Ricorso in Cassazione: Perché Non Puoi Farlo da Solo
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, per la sua natura tecnica, richiede formalità precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’imputato non può presentare personalmente l’atto di impugnazione, pena la sua immediata inammissibilità. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: Un Appello Fai-da-te
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Foggia, ha deciso di impugnare la decisione presentando personalmente il ricorso in Cassazione. Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una precisa disposizione del codice di procedura penale che regola le modalità di accesso al giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, attraverso una procedura camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. Questo iter accelerato è riservato ai casi in cui l’inammissibilità appare manifesta, come in questa circostanza.
Le motivazioni del rigetto del ricorso in Cassazione
La motivazione alla base della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, a seguito delle modifiche introdotte dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103/2017), ha stabilito in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La legge non consente più all’imputato di proporre personalmente l’impugnazione. Questa regola ha lo scopo di assicurare che solo ricorsi tecnicamente validi e ben fondati in diritto giungano all’esame della Suprema Corte, evitando di congestionare il sistema con atti non conformi ai rigorosi requisiti del giudizio di legittimità.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve da deterrente contro la presentazione di impugnazioni avventate o proceduralmente errate. La decisione, quindi, non solo conferma la sentenza impugnata, ma aggiunge un onere economico significativo per il ricorrente, sottolineando l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore qualificato per navigare le complesse acque del processo penale, specialmente nell’ultimo grado di giudizio.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, la legge, in particolare l’art. 613 del codice di procedura penale, stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La presentazione personale da parte dell’imputato rende l’atto inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene comunque presentato personalmente dall’imputato?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza esaminarne il merito. La decisione viene presa con una procedura semplificata e non partecipata, confermando la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, questa somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA
dato avyjmtralle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da NOME COGNOME contro la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Foggia del 19 giugno 2024 è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il NOME