Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Scelta del Difensore è Cruciale
L’ordinanza n. 9245/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la validità di un ricorso dipende da requisiti formali inderogabili. La pronuncia in esame dichiara un ricorso in Cassazione inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore all’albo speciale, sottolineando come un vizio di questo tipo impedisca alla Corte persino di valutare le ragioni dell’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Torino, che aveva condannato un imputato al pagamento di una multa di quindicimila euro per una violazione della normativa sull’immigrazione (art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998).
Contro tale decisione, il difensore dell’imputato presentava un atto di appello. Tuttavia, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice d’appello, riqualificava d’ufficio l’impugnazione come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte.
Il Difensore non Abilitato e il Ricorso in Cassazione Inammissibile
Una volta giunto in Cassazione, il ricorso è stato immediatamente bloccato da un ostacolo procedurale insormontabile. La Corte ha rilevato che il difensore che aveva firmato l’atto di impugnazione non risultava iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Questo requisito non è una mera formalità, ma una condizione essenziale per la validità del ricorso stesso, come espressamente previsto dal Codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma ineccepibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di precise disposizioni normative. In primo luogo, l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La mancanza di questa iscrizione al momento della presentazione dell’atto costituisce un vizio originario che rende l’impugnazione inidonea a raggiungere il suo scopo processuale. Di conseguenza, si applica l’art. 591, comma 1, lett. a), che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse.
La Corte ha inoltre specificato che, data la palese e assorbente causa di inammissibilità, la decisione poteva essere presa senza particolari formalità procedurali, come consentito dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di rito.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come conseguenza diretta dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di verificare attentamente le qualifiche del proprio legale, specialmente quando si intende adire la Suprema Corte di Cassazione. Un errore nella scelta del difensore può precludere ogni possibilità di far valere le proprie ragioni, con conseguenze economiche negative, indipendentemente dalla fondatezza delle argomentazioni difensive.
Chi può validamente firmare un ricorso per Cassazione in materia penale?
Un ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione stessa.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è proposto da un avvocato non iscritto all’albo speciale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma alla verifica del vizio formale, respingendo l’impugnazione senza valutarne il contenuto.
Quali sono le conseguenze economiche per il cittadino se il suo ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
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sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
ORDINANZA
avverso la sentenza del 11/09/2023 del GIUDICE DI PACE di TORINO
ks) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e,
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Torino ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro quindicimila di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater d. Igs. n. 286 del 1998.
Considerato che l’impugnazione avverso il descritto provvedimento, qualificata – di ufficio – come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con ordinanza del Tribunale di Torino, in funzione di appello, emessa in data 7 novembre 2023, è proposta dal difensore non abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte (cfr. appello a firma dell’AVV_NOTAIO del 24 ottobre 2023).
Ritenuto che l’impugnazione, proposta da difensore che non risulta iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione (cf attestazione in atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l’assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell’atto di impugnazione.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale con vizio originario dell’atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.
Ritenuto che ne discende l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente