Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18481 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 14/11/1980
avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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V7777-
Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24
gennaio 2024, con cui NOME COGNOME è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.500 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 81, comma 1, lett.
e 64, comma 1, lett. b), c) e d) del d.lgs. n. 81 del 2008, accertato in Terme Vigliator giugno 2019.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la formulazione del giudi colpevolezza dell’imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare un
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione opera giudice di merito, il quale, all’esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, ha valor
gli accertamenti compiuti dal personale dell’Arpa di Messina presso l’azienda “RAGIONE_SOCIALE dedita alla realizzazione di imbarcazioni in vetroresina, la cui titolare era la ricorrente,
emerso da tali accertamenti, per quanto in questa sede rileva, che i capannoni adibiti alle v fasi delle lavorazioni erano caratterizzati da notevole disordine, essendo sparsi ovunque gli sc
di lavorazione, al punto da intralciare il passaggio e il raggiungimento delle vie di fuga,
è stato altresì acclarato che una delle uscite di emergenza si presentava con la porta chius ostruita da un ponteggio mobile che impediva l’agevole raggiungimento della stessa.
Precisato che l’ordinanza di archiviazione del procedimento amministrativo ha riguardato la sol violazione dell’art. 269 del d. Igs. 152/2006 e non anche quella per cui è intervenuta condann
Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 2806
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.