Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Decisione della Suprema Corte
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove i fatti vengono riesaminati. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, il cui compito è assicurare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cruciale: un Ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta della mera riproposizione di argomenti già vagliati. Analizziamo insieme questa ordinanza per capirne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’appellante contestava la decisione dei giudici di merito, sperando di ottenere un annullamento della condanna in sede di legittimità. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una ferma declaratoria di inammissibilità da parte della settima sezione penale della Corte di Cassazione.
L’Analisi della Corte e il Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In parole semplici, l’imputato non ha sollevato questioni relative a errori di diritto o a vizi di motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
I giudici hanno sottolineato che le censure erano ‘meramente riproduttive’ di profili già ‘adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’. Questi ultimi avevano fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove emerse nel processo. In particolare, la Corte d’Appello aveva già correttamente escluso l’applicabilità sia della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) sia della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si basa su un principio cardine della procedura penale: il ricorso di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito della vicenda. I giudici della Suprema Corte non possono sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti se questa è immune da manifeste incongruenze logiche o da errori di diritto.
Nel caso specifico, il ricorso non ha evidenziato alcun vizio di questo tipo. Si è limitato a ripresentare una diversa lettura dei fatti, che è un’attività preclusa in sede di Cassazione. Di fronte a motivi generici e ripetitivi, la Corte non ha potuto fare altro che applicare l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze di un ricorso inammissibile. Tali conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 Euro, alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di appello per ottenere un suo riesame. È indispensabile formulare censure specifiche, che attengano alla violazione di legge o a vizi logici della motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto già decise. In caso contrario, il risultato sarà un Ricorso in Cassazione inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sulla ricerca di effettivi errori di legittimità, unica via per un esame fruttuoso da parte della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando i motivi presentati sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza presentare nuove e specifiche critiche di legittimità alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il ricorso è dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in Euro tremila.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione agisce come ‘giudice di legittimità’ e non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia esente da vizi logici o giuridici. Per questo motivo, riproporre le stesse argomentazioni sui fatti non è consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47397 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47397 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 22/08/1998
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
i
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi legittimanti l’applicazione nella specie sia del disposto di cui all 54 cod. pen ( cfr, pag 2, quart’ultimo capoverso), sia della causa di non punibilità di cui al 131-bis cod. pen. ( pag 3, quart’ultimo capoverso)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.