Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Lezione della Suprema Corte sulla Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima spiaggia per chi cerca giustizia, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un errore comune può portare a una declaratoria di ricorso in Cassazione inammissibile, chiudendo definitivamente la porta a un riesame del caso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e la semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti costituiscano un errore fatale, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello di Venezia, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, sollevando critiche sulla valutazione delle prove (l’elemento oggettivo del reato), sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull’ammontare del risarcimento liquidato alla parte civile.
Tuttavia, invece di formulare nuove e specifiche censure contro le argomentazioni giuridiche della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a riproporre le stesse identiche questioni già discusse e respinte nel precedente grado di giudizio.
L’Analisi della Corte sul Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale: la genericità dei motivi. I giudici hanno osservato che l’atto non era altro che un “riflesso non consentito in cassazione” dei motivi d’appello. In pratica, il ricorrente stava tentando di ottenere un terzo giudizio sui fatti del processo, pretendendo che la Cassazione rivalutasse le prove e le circostanze del caso.
Questo approccio è in netto contrasto con la funzione della Suprema Corte, che non è un giudice del “merito”, ma un giudice di “legittimità”. Il suo compito non è decidere se l’imputato è colpevole o innocente, ma verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e coerente la loro decisione.
Il Principio di Diritto e la Decisione della Corte
Richiamando un principio consolidato (espresso nella sentenza delle Sezioni Unite “Jakani” del 2000), la Corte ha ribadito che è precluso “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi”. Il ricorso in Cassazione deve “attaccare” la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o errori di diritto, non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti.
La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva già fornito una “puntuale risposta” a tutte le censure del ricorrente, spiegando ampiamente sia gli indizi di colpevolezza sia le ragioni per la mancata concessione delle attenuanti e per la quantificazione del danno. Poiché il ricorso non si confrontava con queste specifiche motivazioni, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del giudizio di cassazione. Permettere una semplice riproposizione dei motivi d’appello snaturerebbe la funzione della Suprema Corte, trasformandola in un terzo grado di merito che la legge non prevede. Il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata, dimostrando perché essa sia legalmente errata o logicamente viziata. La mera ripetizione di argomentazioni fattuali, già vagliate e respinte, rende l’atto processuale non idoneo a innescare il controllo di legittimità. Pertanto, la genericità dei motivi porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante: un ricorso in Cassazione inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche economica. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questo caso dimostra che la redazione di un ricorso per cassazione richiede una tecnica giuridica rigorosa, focalizzata esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti è destinato a fallire, con un aggravio di costi e la conferma definitiva della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza muovere critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un ‘giudice di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione. Il suo compito è solo quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CONEGLIANO il 01/02/1984
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ed osservato che tutti i motivi sono affetti da genericità perché fondati sulla ripetizione dei corrispondenti motivi d’appello, di cui costituiscono, in sostanza il riflesso non consentito in cassazione, per la modalità con cui sono formulati, ‘attaccando’ il merito della decisione piuttosto che la sua motivazione, pretendendo un terzo giudizio sul merito, ciò che esula dalle competenze di questa Corte, stante la preclusione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
considerato che nella motivazione della sentenza impugnata trovano puntuale risposta tanto le censure sulla sussistenza dell’elemento oggettivo (pg. 9, con ampia esposizione degli indizi di correità), che sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (pg. 11) e sulla entità dell’importo liquidato alla parte civile (pg. 12);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.