Ricorso in Cassazione: Quando le Questioni di Fatto lo Rendono Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia nel nostro ordinamento, un rimedio straordinario che permette di contestare una sentenza non per il suo merito, ma per presunti errori di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, in particolare la qualità di proprietario di un bene sottoposto a sequestro.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’oggetto del contendere era la legittimità del sequestro di un bene, la cui proprietà era stata attribuita al ricorrente dalla corte territoriale. Insoddisfatto della decisione, l’interessato decideva di appellarsi alla Corte di Cassazione, contestando proprio la valutazione sulla titolarità del bene.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 dicembre 2024, ha posto fine alla questione in modo netto e perentorio. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma della decisione precedente, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Analisi delle Motivazioni del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede in una regola fondamentale del processo di Cassazione: la Corte Suprema non è un ‘terzo grado di merito’. Non può, cioè, riesaminare i fatti e le prove come hanno fatto il Tribunale e la Corte d’Appello. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il ricorso era ‘genericamente proposto per ragioni in fatto’. In altre parole, il ricorrente non lamentava un’errata interpretazione di una norma di legge o un vizio logico nel ragionamento dei giudici d’appello, ma tentava di ottenere una nuova valutazione sulla questione della proprietà del bene sequestrato. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già accertato ‘positivamente’ tale qualità ‘senza incorrere in vizi logici e giuridici’. Tentare di rimettere in discussione questo accertamento fattuale in sede di legittimità è un’operazione non consentita dalla legge, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: è fondamentale distinguere tra questioni di fatto e questioni di diritto. Insistere nel contestare l’accertamento dei fatti operato dai giudici di merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della decisione sfavorevole ma anche un ulteriore esborso economico. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve concentrarsi esclusivamente sulla dimostrazione di specifici errori giuridici o di palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, la strada verso la Cassazione è, e rimane, sbarrata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era basato su motivi di fatto, cioè contestava la valutazione sulla proprietà di un bene sequestrato, anziché su vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici), che sono gli unici ammessi davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte d’Appello ha accertato la proprietà ‘senza incorrere in vizi logici e giuridici’?
Significa che, secondo la valutazione della Corte di Cassazione, la decisione della Corte d’Appello sulla proprietà del bene era basata su un ragionamento corretto e coerente (senza vizi logici) e sull’esatta applicazione delle norme di legge (senza vizi giuridici).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/10/1986
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto per ragioni; in fatto nel censurare la qualità di proprietario del bene in sequestro, positivament accertata dalla sentenza senza incorrere in vizi logici e giuridici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024