Ricorso in Cassazione Inammissibile: I Limiti della Corte sulla Valutazione dei Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso in Cassazione è inammissibile, specialmente se fondato su una rilettura delle prove già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dai ricorsi presentati da due individui avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. I ricorrenti contestavano la decisione di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della stessa da parte della Suprema Corte.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Impugnazione
I motivi alla base dei ricorsi non vertevano su presunte violazioni di legge o errori procedurali da parte dei giudici di merito. Al contrario, le argomentazioni degli appellanti si concentravano su:
* Una diversa lettura dei dati processuali emersi durante il processo.
* Una differente ricostruzione storica dei fatti oggetto della controversia.
* Un diverso giudizio sull’attendibilità e sulla rilevanza delle fonti di prova.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda, sovrapponendo la propria valutazione a quella già effettuata in primo e secondo grado.
La Decisione della Corte: Il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda sulla consolidata giurisprudenza che delinea nettamente i confini del giudizio di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e didattiche. La Corte ha ribadito che la legge le preclude di entrare nel merito delle risultanze processuali. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di valutare se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia l’unica possibile, ma solo di controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e rispettosa della legge.
La Corte ha specificato che non può:
1. Sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
2. Saggiare la tenuta logica della pronuncia confrontandola con modelli di ragionamento alternativi o basati su una diversa interpretazione delle prove.
Richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000), i giudici hanno sottolineato che i giudici d’appello avevano ampiamente e correttamente esplicitato le ragioni del loro convincimento con argomenti logici e giuridici validi. Tali argomenti, peraltro, non erano stati specificamente contestati dai ricorrenti sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, ma solo indirettamente, attraverso una richiesta di nuova valutazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la strategia di presentare un ricorso in Cassazione sperando in una terza valutazione dei fatti è destinata al fallimento. Un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione errata, che non si concentra sui vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione), ma tenta di trasformare la Suprema Corte in un giudice di merito. La pronuncia serve da monito: l’impugnazione in Cassazione deve essere tecnica e mirata a specifici errori di diritto, pena l’inammissibilità e l’imposizione di sanzioni economiche. È essenziale, quindi, affidarsi a una difesa specializzata che sappia distinguere tra questioni di fatto, non più discutibili, e questioni di diritto, le uniche che possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, non si concentra su errori di diritto ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi di merito precedenti.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio per riesaminare il caso nel suo complesso. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7826 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7826 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 06/01/1995
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/02/1968
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME; considerato che i motivi d’impugnazione si fondano sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non specificamente contestate in questa sede;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.