Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di ricorso in cassazione inammissibile, chiudendo di fatto la porta a una revisione del caso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di autosufficienza possano essere fatali per l’esito dell’impugnazione.
Il Caso in Analisi: un Appello sulla Prescrizione
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava un unico vizio: il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, dell’intervenuta prescrizione del reato. La difesa sosteneva che il tempo necessario a estinguere il reato fosse ormai trascorso, chiedendo di conseguenza l’annullamento della condanna.
Tuttavia, la questione non è così semplice come un mero calcolo aritmetico dei termini. Come vedremo, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l’onere della prova in questi casi gravi interamente sul ricorrente.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi procedurali cardine, che ogni avvocato penalista deve conoscere approfonditamente.
La Mancanza di Specificità e Autosufficienza
Il primo e fondamentale motivo della decisione risiede nella genericità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente si è limitato a enunciare la presunta prescrizione senza fornire una “compiuta rappresentazione della sequela procedimentale”. In altre parole, non ha illustrato in modo dettagliato tutte le fasi del processo e gli eventuali atti interruttivi o sospensivi, elementi indispensabili per dimostrare l’effettiva maturazione del termine.
La Corte ribadisce un principio consolidato: l’accertamento della prescrizione implica la risoluzione di complesse questioni di fatto e di diritto, che devono essere affrontate specificamente nell’atto di ricorso, a pena di inammissibilità, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
L’Inammissibilità si Estende ai Motivi Nuovi
Un altro aspetto cruciale toccato dall’ordinanza riguarda i cosiddetti “motivi nuovi”. La difesa aveva tentato di integrare il ricorso originario con ulteriori argomentazioni. Tuttavia, la Corte ha specificato che anche questi motivi erano stati proposti tardivamente. Ma, soprattutto, ha affermato un principio ancora più netto: l’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi. Il vizio radicale del ricorso iniziale si trasmette inevitabilmente a qualsiasi integrazione successiva, per evitare un “surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione”.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla necessità di preservare la funzione stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge. Per fare ciò, ha bisogno che i ricorsi siano specifici, chiari e completi.
Un ricorso generico, che non consente alla Corte di comprendere immediatamente il vizio denunciato senza dover ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo processuale, viola il principio di autosufficienza. La Corte ha citato la propria giurisprudenza (Sez. 2, n. 35791/2019) per rafforzare l’idea che la prescrizione non è un semplice calcolo sul calendario, ma un evento giuridico il cui accertamento richiede una precisa allegazione da parte dell’interessato. Inoltre, viene richiamato il principio del “giudicato progressivo” (Sez. U, n. 4904/1997), secondo cui, una volta che l’accertamento del reato e della responsabilità diventano definitivi, non si possono più applicare cause estintive come la prescrizione maturate successivamente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione di un ricorso per cassazione. La declaratoria di ricorso in cassazione inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il cliente, condannato in questo caso al pagamento delle spese e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: un motivo di ricorso, per quanto potenzialmente fondato, deve essere supportato da una narrazione procedurale impeccabile e completa, altrimenti resterà lettera morta.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla prescrizione del reato, era generico e non autosufficiente. Il ricorrente non ha fornito una rappresentazione completa della sequenza procedimentale necessaria a dimostrare l’effettiva maturazione dei termini di prescrizione.
È possibile sanare un ricorso inammissibile presentando motivi nuovi?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi. Il vizio iniziale si trasmette anche alle integrazioni successive, impedendone l’esame.
Cosa significa che un ricorso deve essere ‘autosufficiente’?
Significa che l’atto di ricorso deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per permettere alla Corte di decidere sulla questione sollevata, senza che i giudici debbano ricercare autonomamente gli atti e le informazioni nel fascicolo del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15854 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CAMAIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di NOME COGNOME ed i motivi aggiunti presentati;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è pr dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale al fine di dimostrare l’intervenuta maturazione del termine di legge;
che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e diritto, che devono esser specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME Paoli, Rv. 277495);
che, inoltre, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedi l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640);
rilevato che l’inammissibilità del motivo di ricorso proposto si estende, ai sensi dell’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi (peraltro, proposti tardivamente): infatti, si deve ribadire che “l’inammissibilità dei motivi origin del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i mo originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione”(Sez.5,n.48044 del 02/07/2019,COGNOME,Rv. 277850);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.