Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Genericità dei Motivi non Paga
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso in Cassazione inammissibile non solo precluda ogni possibilità di revisione della sentenza, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso in esame dimostra l’importanza cruciale di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa da un tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza. Il primo motivo contestava la valutazione della sua condotta, mentre il secondo verteva sull’assorbimento di un reato in un altro e su questioni relative alla recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 settembre 2024, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna e ha comportato per il ricorrente l’obbligo di pagare non solo le spese processuali, ma anche una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni del Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, evidenziando le carenze strutturali del ricorso presentato. L’analisi delle motivazioni è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
### Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato generico e meramente reiterativo. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ripresentare le medesime difese, ma quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del giudice precedente. Un ricorso che non si confronta analiticamente con la sentenza di secondo grado è, per definizione, inammissibile.
### Il Divieto di Riesame del Merito
Anche il secondo motivo di ricorso, in particolare per quanto riguarda le censure sulla recidiva, è stato considerato un tentativo di sollecitare un riesame del merito. La valutazione della gravità, del numero e della specificità dei precedenti penali è un’attività tipica del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che l’hanno preceduta, ma può solo controllare che il ragionamento seguito sia logico e privo di vizi giuridici. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata su questo punto, la censura è stata ritenuta inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. Un ricorso non può essere un semplice ‘copia e incolla’ dei motivi d’appello, ma deve diventare un’analisi critica e tecnica della sentenza di secondo grado, evidenziandone i vizi di legittimità. Un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità non solo è uno spreco di risorse processuali, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie che si aggiungono alla condanna principale. La lezione è chiara: il giudizio di legittimità richiede precisione, tecnicismo e la consapevolezza dei limiti invalicabili tra valutazione di fatto e violazione di legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte in appello senza una critica specifica alla sentenza impugnata, o cercano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, che non è compito della Corte di Cassazione.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione dei precedenti penali (recidiva) fatta dal giudice di appello?
No, la valutazione di elementi come la specificità, la gravità e il numero dei precedenti penali per determinare la recidiva è un apprezzamento di merito riservato ai giudici delle fasi precedenti. La Corte di Cassazione non può riesaminare tale valutazione, ma solo verificare che la motivazione sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell’insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (p. 4 della sentenza);
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso in punto assorbimento del reato di oltraggio è manifestamente infondato, come anche le censure (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, la gravità ed il numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Il Consi liere estensore
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Presidonte