Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Ripetitività Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, non è un’istanza per ridiscutere i fatti, ma per verificare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso in Cassazione inammissibile perché i motivi erano una semplice riproposizione di argomenti già bocciati in appello. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Fatto Processuale
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Perugia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su censure relative alla mancata applicazione di un’attenuante e alla legittimità di una misura di sicurezza accessoria, quale l’espulsione dal territorio nazionale. Questi punti, tuttavia, erano già stati ampiamente discussi e rigettati nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza chiara e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare, riscontrando un vizio insanabile nella modalità con cui l’appello era stato formulato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso in Cassazione è Inammissibile?
La ragione fondamentale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo non è un “terzo grado” dove si possono ripresentare le medesime argomentazioni sperando in un esito diverso. La Corte ha il compito di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano commesso errori di diritto (‘error in iudicando’) o di procedura (‘error in procedendo’).
Nel caso di specie, i motivi del ricorso sono stati definiti “meramente riproduttivi” di profili di censura già “adeguatamente vagliati e disattesi” dalla Corte d’Appello. I giudici del merito avevano fornito argomentazioni:
* Giuridicamente corrette: Basate su un’esatta interpretazione della legge.
* Puntuali: Rispondenti in modo specifico a ogni doglianza difensiva.
* Coerenti e prive di incongruenze logiche: Il ragionamento seguito era lineare e ben fondato sulle emergenze processuali.
In sostanza, il ricorrente non ha sollevato una critica specifica alla sentenza d’appello, evidenziando dove e perché essa avrebbe sbagliato nell’applicare la legge, ma si è limitato a ripetere le stesse difese. Questa pratica rende il ricorso in Cassazione inammissibile perché non attacca la legittimità della decisione, ma tenta impropriamente di ottenere un nuovo giudizio sul fatto. La stessa sorte di inammissibilità è stata riservata ai motivi aggiunti, che seguono la sorte di quelli principali.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe e codificate dall’art. 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione deve essere ponderato e basato su vizi specifici e pertinenti al giudizio di legittimità. La mera riproposizione di argomenti già respinti non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche un onere economico significativo per chi tenta questa strada senza un solido fondamento giuridico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, come nel caso esaminato, i motivi proposti sono una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza sollevare nuove e specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione e all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni difensive in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è sufficiente riproporre le stesse censure già esaminate dai giudici di merito. Il ricorso deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici nel ragionamento del giudice, e non mirare a una nuova valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9697 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 17/08/1983
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corret puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerg acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta no applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 64 n. 4 cp e alla disposta misura di s dell’espulsione dell’imputato;
rilevato che all’inammissibilità dei motivi originari di ricorso conseguono sia l’inammiss dei motivi aggiunti, sia le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.