Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi non Superano il Vaglio
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una profonda conoscenza delle regole procedurali. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario formulare motivi che rientrino nelle strette maglie del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso in Cassazione inammissibile venga rigettato quando si basa su argomentazioni di fatto, anziché di diritto. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna o una riduzione della pena. Il ricorso era affidato a due principali motivi di doglianza, che miravano a scardinare sia l’accertamento di responsabilità sia la congruità della sanzione inflitta.
I Motivi del Ricorso Sottoposti alla Corte
L’atto di impugnazione si articolava su due punti fondamentali:
1. Contestazione sulla Responsabilità: Con il primo motivo, la difesa cercava di contrastare il giudizio di colpevolezza relativo all’evasione. Tuttavia, le argomentazioni addotte erano legate a una diversa interpretazione dei fatti, proponendo una ricostruzione alternativa a quella accertata nei precedenti gradi di giudizio.
2. Critiche sulla Pena e sulla Recidiva: Il secondo motivo attaccava la sentenza per questioni relative alla pena. In particolare, si lamentava la gestione della recidiva e la misura della sanzione, ritenuta eccessiva, oltre al diniego delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni: la Dichiarazione di Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti entrambi non meritevoli di accoglimento, giungendo a una dichiarazione di inammissibilità. Le ragioni di questa decisione sono cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Il Divieto di Proporre Motivi di Fatto
Il primo motivo è stato respinto perché, come sottolineato dalla Corte, si basava su “deduzioni legate a temi in fatto genericamente addotti”. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di stabilire come sono andate le cose. Tentare di convincere la Cassazione a rivedere la ricostruzione fattuale è una strategia destinata al fallimento, specialmente se le argomentazioni sono, come in questo caso, apertamente smentite dalla motivazione della sentenza impugnata.
La Genericità e Inconferenza del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. Le critiche erano considerate “altrettanto generiche” e “inconferenti”. La difesa, ad esempio, contestava la recidiva, che però era già stata esclusa nel calcolo della pena in primo grado. Per quanto riguarda la misura della pena e il diniego delle attenuanti, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica” e avesse adeguatamente considerato le argomentazioni difensive. Di conseguenza, il giudizio di merito non era censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere tecnicamente impeccabile e fondato esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione. Proporre critiche fattuali o generiche non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori oneri economici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in quella sede. Come nel caso analizzato, ciò avviene se si tenta di contestare la ricostruzione dei fatti anziché sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge (violazioni di legge o vizi di motivazione).
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove o decidere nuovamente come si sono svolti i fatti (giudizio di merito), ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contrasta il giudizio di respons reso con riferimento all’evasione ascritta all’imputato con deduzioni legate a temi in f genericamente addotti, comunque incompatibili alla verifica di legittimità e in ogni c apertamente smentiti dalla motivazione della decisione gravata ( pagina 4, primo capoverso) mentre con il secondo motivo, in termini altrettanto generici, si attinge la sentenza in m inconferente con riguardo alla recidiva ( già esclusa in primo grado nel computare la pena, come riconosciuto anche dalla difesa nei motivi di appello) e in termini di manifesta inadeguatezza c riguardo alla misura della pena e al diniego delle generiche malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensiv anche su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa se rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.