Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Corte non Riesamina i Fatti
Presentare ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono aperte a qualsiasi tipo di doglianza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per chiarire i confini del giudizio di legittimità e le ragioni che portano a un ricorso in Cassazione inammissibile. Il caso analizzato dimostra come tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove sia una strada non percorribile e destinata al fallimento.
Il caso in esame: un appello basato sulla rilettura delle prove
L’imputato, condannato sia in primo grado che in appello, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi principali.
Primo motivo: una diversa interpretazione delle prove
La difesa lamentava un vizio di motivazione e una violazione delle norme sulla valutazione della prova. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi a disposizione, in particolare le dichiarazioni della persona offesa, ritenute credibili e supportate da una perizia grafologica. Secondo la difesa, la versione dell’imputato era stata ingiustamente scartata come illogica e inverosimile. L’obiettivo era chiaro: spingere la Cassazione a una rilettura dei fatti, proponendo un’interpretazione alternativa e più favorevole.
Secondo motivo: la mancata rinnovazione dell’istruttoria
In secondo luogo, si contestava la violazione dell’articolo 603 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria, ossia riassumere le prove orali considerate decisive, prima di confermare la condanna.
Limiti del giudizio di legittimità e il Ricorso in Cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni di questa decisione sono fondamentali per comprendere il ruolo della Suprema Corte.
Il primo motivo è stato respinto perché la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è quello di stabilire chi ha ragione sui fatti, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Chiedere una “rilettura degli elementi di fatto” o proporre “nuovi e diversi parametri di ricostruzione” è un’attività preclusa al giudice di legittimità. La difesa, secondo la Corte, si era limitata a contrapporre la propria valutazione a quella, ben argomentata, dei giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
La rinnovazione dell’istruttoria in appello: una regola con precise eccezioni
Anche il secondo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha chiarito un punto cruciale dell’articolo 603 del codice di procedura penale: l’obbligo per il giudice d’appello di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria (e quindi di riascoltare i testimoni) sorge solo in un’ipotesi specifica. Questo obbligo si applica quando il giudice d’appello intende ribaltare una sentenza di assoluzione di primo grado per pronunciare una condanna. Nel caso di specie, invece, la Corte d’Appello aveva confermato la condanna già emessa dal Tribunale, pertanto non era tenuta a nessuna rinnovazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato: la netta separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché pretendeva dalla Cassazione un’ingerenza nel merito della vicenda, attività che non le compete. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che hanno direttamente assunto le prove. Inoltre, la corretta interpretazione delle norme procedurali, come l’art. 603 c.p.p., ha confermato che non vi era stata alcuna violazione da parte della Corte d’Appello. La decisione evidenzia come un ricorso per Cassazione debba concentrarsi su questioni di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, e non su un mero dissenso rispetto all’esito del processo.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità per discutere i fatti. È uno strumento di controllo sulla legalità e logicità delle decisioni, con confini ben precisi. Un ricorso che ignori questi limiti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per avere successo, un ricorso deve individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, senza mai tentare di trasformare la Suprema Corte in un giudice dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che valuta solo la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Quando il giudice d’appello è obbligato a rinnovare l’istruttoria, cioè a riascoltare i testimoni?
Secondo la decisione, l’obbligo di rinnovare l’istruttoria con la riassunzione delle prove orali decisive sorge solo nell’ipotesi in cui il giudice d’appello intenda riformare una sentenza di assoluzione di primo grado e pronunciare una condanna. Non è obbligatorio se, come nel caso di specie, conferma una condanna già emessa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALIFE il 02/05/1968
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione ed inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., è formulato in termini non consentiti risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare gli elementi costitutivi della fattispeci incriminatrice contestata alla luce, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate, tuttavia, dagli esiti della perizia grafologica oltre che dell intrinseca illogicità ed inverosimiglianza della versione proposta dall’imputato, aspetti su cui la Corte ha motivato in maniera ampia e dettagliata (cfr., in particolare, pagg. 7-10 della sentenza), svolgendo una serie di considerazioni con le quali, al contrario, la difesa non si confronta limitandosi a ribadire una serie di principi in punto di valutazione della testimonianza della persona offesa senza, tuttavia, affrontare in maniera altrettanto puntuale e specifica le argomentazioni spese dai giudici di merito; né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiorment plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. l, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione delle norme processuali avuto riguardo all’art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che l’obbligo, per il giudice di secondo grado, di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria con la riassunzione delle prove orali ritenute decisive riguarda l’ipotesi della riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione in primo grado laddove, nei caso di specie, si è in presenza di una decisione che ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente pronunciata dal Tribunale partenopeo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024
Il Consigliere COGNOME