Ricorso in Cassazione Inammissibile: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per discutere i fatti del processo. La Corte Suprema ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni. Un’ordinanza recente della Settima Sezione Penale chiarisce perfettamente i motivi che portano a una dichiarazione di inammissibilità, evidenziando gli errori da non commettere.
I Fatti del Caso
Due imputati, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di L’Aquila, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I loro avvocati hanno basato l’impugnazione su tre motivi principali:
1. La presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante l’incidente probatorio.
2. L’omessa motivazione della Corte d’Appello su questa specifica censura difensiva.
3. La mancata considerazione di una versione alternativa dei fatti, che secondo la difesa era supportata dalla testimonianza di un’altra persona.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di dare un peso diverso agli elementi raccolti durante il processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La pronuncia della Corte è un esempio lampante di come il giudizio di legittimità operi entro confini molto stringenti.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso in Cassazione è Stato Respinto?
L’ordinanza spiega punto per punto le ragioni dell’inammissibilità, offrendo spunti fondamentali sulla tecnica di redazione di un ricorso in Cassazione efficace.
Genericità dei Motivi e Mancato Confronto
Riguardo ai primi due motivi, relativi all’utilizzabilità delle dichiarazioni della vittima, la Corte ha sottolineato la loro genericità. La difesa si era limitata a riproporre le proprie censure senza confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, sebbene sintetica, aveva spiegato che le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio erano semplicemente confermative di dichiarazioni precedenti, mai contestate. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento, non ignorandolo.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Sede di Legittimità
Il terzo motivo è stato considerato il più palesemente inammissibile. Chiedendo alla Corte di considerare la versione difensiva corroborata da un testimone, la difesa stava di fatto sollecitando una rivalutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questa è un’attività tipica del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e assolutamente preclusa alla Corte di Cassazione.
Il compito della Cassazione non è decidere quale versione dei fatti sia più credibile o quale prova sia più persuasiva. Il suo sindacato si ferma alla verifica che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Le doglianze devono essere specifiche, pertinenti e focalizzate su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione), non sulla ricostruzione dei fatti. Qualsiasi tentativo di sollecitare la Corte a un riesame delle prove si scontra inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per l’imputato. Per i professionisti del diritto, ciò significa redigere atti che dimostrino la manifesta illogicità del ragionamento del giudice di merito, anziché proporre una lettura alternativa delle prove.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse lamentele già avanzate nei gradi precedenti senza attaccare la logica della decisione che si contesta.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può compiere una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se sono attendibili o persuasive. Il suo compito è solo controllare che il giudice di merito abbia motivato la sua decisione in modo logico e senza violare la legge, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del tribunale o della corte d’appello.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME, ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia l’omessa motivazione sulla censura difensiva concernente la inutilizzabilità “patologica” delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio sono formulati in termini generici, non confrontandosi con il tenore della decisione impugnata avendo la Corte d’appello, con motivazione sintetica ma per nulla apparente e nemmeno carente o incongrua, vagliato la censura difensiva rilevandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio erano meramente confermative rispetto a quelle precedentemente acquisite e rispetto alle quali non è stato sollevato alcun rilievo;
considerato che il terzo motivo, con cui la difesa deduce l’omessa considerazione della versione difensiva corroborata dalle parole della teste NOME COGNOME, finisce con il sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all’evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 maggio 2024.