Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi di Fatto non Bastano
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi che mirano a una nuova valutazione dei fatti, compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. Questo caso offre uno spunto chiaro per comprendere i confini invalicabili del giudizio davanti alla Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato, confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, fondando le sue doglianze su un unico motivo: la contestazione della sua responsabilità penale. Nello specifico, il ricorrente criticava l’attendibilità della testimonianza della persona offesa e la validità del riconoscimento effettuato nel corso delle indagini. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di rimettere in discussione il cuore della ricostruzione fattuale che aveva portato alla sua condanna.
Il Ricorso in Cassazione Inammissibile e la Valutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso in Cassazione inammissibile. Il problema fondamentale risiedeva nella natura delle censure sollevate. Il ricorrente non denunciava un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni di merito già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio trasforma il ricorso in una mera richiesta di rivalutazione delle prove, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione. La legge, infatti, riserva ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) il compito di accertare i fatti e valutare l’attendibilità delle fonti di prova. Alla Cassazione spetta solo verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica del ragionamento seguito dai giudici precedenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, basandosi su principi consolidati. In primo luogo, ha evidenziato come i motivi del ricorso fossero una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati in appello, senza una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Questo rende i motivi solo ‘apparenti’ e non specifici come richiesto dalla legge.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che denunciare un’illogicità della motivazione sulla base di una ‘diversa lettura dei dati processuali’ o di un ‘diverso giudizio di rilevanza’ delle prove non è consentito. La Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né può confrontare la logica della sentenza con ‘altri modelli di ragionamento’. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione sia esente da vizi logici interni e che sia basata su corretti argomenti giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva chiaramente esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo logico e coerente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna è diventata definitiva, senza alcuna possibilità di ulteriore riesame. La seconda è di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Questa ordinanza, quindi, serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare per denunciare vizi di legittimità e non per tentare una terza volta di convincere un giudice sulla propria versione dei fatti. Comprendere la distinzione tra merito e legittimità è fondamentale per ogni strategia processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi di fatto, come la contestazione dell’attendibilità di una testimonianza, che non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione. Il ricorrente si è limitato a riproporre argomenti già respinti in appello, senza sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dell’attendibilità dei testimoni. Il suo compito non è quello di giudicare nuovamente i fatti del processo, ma solo di controllare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente le norme di legge e che la sua motivazione sia logica e priva di contraddizioni.
Quali sono state le conseguenze per chi ha presentato il ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TRINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
osservato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’affermazione della penale responsabilità, con particolare riferimento alla attendibilità della p offesa ed alla valenza del riconoscimento effettuato, non è consentito per fondato su motivi, peraltro tutti in fatto, che si risolvono nella pedi reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Co merito a pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare n specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funz di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze denunciano la illogicità della motivazione sulla b di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilev comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non è consentito dalla le stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la pro valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventua altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, come si è sopra evidenziato, la Corte territoriale, con motivazione esen da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedan particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corr argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussi del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
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