Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Pena non si Discute
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere l’intero processo. Un recente provvedimento della Corte chiarisce ancora una volta i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso in Cassazione inammissibile perché focalizzato esclusivamente su aspetti legati alla quantificazione della pena. Analizziamo questa importante ordinanza per capire perché non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione dei giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma si doleva del trattamento sanzionatorio ricevuto. Nello specifico, i motivi del ricorso vertevano su tre punti principali:
1. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. La valutazione della recidiva.
3. La dosimetria della pena, ovvero la sua quantificazione concreta.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione di quegli elementi che il giudice di merito aveva considerato per determinare l’entità della condanna, sperando in una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22754/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle richieste del ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza validi presupposti giuridici.
Le Motivazioni dietro il ricorso in Cassazione inammissibile
La motivazione della Corte è netta e si fonda sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. I giudici supremi hanno osservato che il loro compito non è quello di riesaminare i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici di merito, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Le doglianze del ricorrente riguardavano il “trattamento sanzionatorio”, un campo in cui il giudice di merito gode di ampia discrezionalità.
La Corte ha specificato che la sentenza d’appello aveva già “adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente” le censure mosse. Poiché le questioni sulla concessione delle attenuanti o sulla misura della pena sono valutazioni di merito, esse non possono essere riproposte in Cassazione, a meno che la motivazione del giudice precedente non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, circostanze che in questo caso non sussistevano.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può presentare ricorso semplicemente perché non si è soddisfatti della pena inflitta. È necessario dimostrare un vizio di legittimità, ovvero un errore nell’applicazione della legge o un difetto grave nella motivazione della sentenza.
Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la strategia difensiva deve essere calibrata con attenzione. Un ricorso basato unicamente sulla richiesta di uno “sconto di pena” è destinato, come in questo caso, a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni. È cruciale, quindi, individuare specifici errori giuridici nella decisione impugnata per avere una reale possibilità di successo davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le motivazioni proposte riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio (attenuanti, recidiva, dosimetria della pena), ovvero questioni di merito che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, specialmente quando la sentenza impugnata le ha già valutate con argomenti logici e giuridicamente corretti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEGRATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 178 – R.G. n. 1739/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanziona (attenuanti generiche, recidiva, dosimetria della pena), benché la sentenza ris aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corrett giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (s vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e. della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il