Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi e Conseguenze di una Recente Ordinanza
Il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a tale strumento è regolato da requisiti di ammissibilità molto stringenti. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale chiarisce le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile, condannando i ricorrenti non solo al pagamento delle spese, ma anche a una sanzione pecuniaria. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnicamente impeccabile degli atti di impugnazione.
Il Caso in Breve
Due soggetti avevano impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina, proponendo ricorso per Cassazione. La questione è stata esaminata dalla Settima Sezione Penale, un organo specializzato nel vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi. L’obiettivo dei ricorrenti era ottenere una revisione della decisione di secondo grado, sperando in un annullamento o in un rinvio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una concisa ordinanza, ha posto fine al percorso processuale dei due imputati. Il collegio ha dichiarato i ricorsi proposti semplicemente ‘inammissibili’. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non valuta se i motivi di ricorso fossero fondati o meno), ma si ferma a un livello precedente, rilevando un vizio che ne impedisce l’esame. Di conseguenza, la Corte ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conseguenze di un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità di un ricorso in Cassazione ha effetti molto gravi per chi lo propone. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, come stabilito nel caso di specie, scatta una doppia sanzione economica: la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato discrezionalmente dalla Corte in base alla colpa ravvisata nella proposizione del ricorso. Questo meccanismo serve a disincentivare impugnazioni palesemente infondate, dilatorie o tecnicamente errate.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in questi provvedimenti sintetici. Tuttavia, possiamo ipotizzare le cause più comuni che portano a una simile decisione. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso si limita a una generica contestazione della sentenza, senza indicare con precisione le norme di legge che si assumono violate.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo o l’attendibilità di una testimonianza. Il ricorso che tenta di farlo è inammissibile.
* Vizi formali: L’atto potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge, da un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione o privo di procura speciale.
* Motivi manifestamente infondati: Quando le argomentazioni sono palesemente prive di qualsiasi fondamento giuridico, tanto da rasentare la temerarietà.
La decisione di inammissibilità evidenzia come la Corte abbia riscontrato uno di questi vizi, sufficiente a precludere ogni ulteriore discussione.
Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che comporta conseguenze economiche significative e rende definitiva la condanna. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito costante a redigere gli atti di impugnazione con la massima perizia tecnica, evitando di incorrere in vizi che ne possano compromettere l’esame.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso analizzato?
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati, senza quindi procedere all’esame del merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare le spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa, in termini pratici, che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso presenta dei vizi procedurali o di forma tali da impedire alla Corte di Cassazione di valutarne il contenuto. La sentenza impugnata diventa così definitiva e la questione non può essere ulteriormente discussa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20566 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20566 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a GIOIOSA MAREA il 27/07/1944 NOME COGNOME nato a GIOIOSA MAREA il 22/06/1941
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME e COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME che i motivi dedotti nel ricorso congiunto, reiterati con memoria che
Ritenuto prospetta anche motivi nuovi, in merito alla pertinenza del contenuto della
testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché
costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla valutazione della prova, adeguatamente vagliati e disattesi con pertinenti
argomenti giuridici dal giudice di merito che ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte sulla configurabilità del reato di cui all’art. 372 cod. pen.;
pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la
Rilevato, condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
‘ La Presidente r atrice