Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25496 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SULMONA il 23/10/1941
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i due motivi sono meramente ripetitivi di doglianze già
espresse con l’atto di appello ed adeguatamente inquadrate e respinte dalla sentenza di appello, risultando pertanto, in questa sede, meramente ripetitivi e
privi di specificità;
osservato in particolare che in relazione all’elemento soggettivo, la
affermazione di responsabilità trova il proprio fondamento (pg. 4 della sentenza
,
impugnata) nella constata disponibilità da parte dell
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, gel terminale rubato, con inseritavi la propria SIM, in assenza di qualsivoglia spiegazione o
giustificazione, mentre in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche viene adeguatamente evidenziata (pg. 5) la presenza di un cospicuo
certificato del casellario a testimonianza di una personalità dedita fin da tempo assai remoto, alla commissione di reati, in particolare contro il patrimonio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese, pure richieste con memoria e nota spese dalla parte civile, attesa la sostanziale assenza di un concreto contributo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
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Il Co sigliere Estensore
La Presidente