Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi e Conseguenze di una Recente Ordinanza
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’accesso a questa fase è strettamente regolato e non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare. Un recente provvedimento della Settima Sezione Penale chiarisce le dure conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile, una decisione che pone fine al percorso processuale e comporta sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio la logica e gli effetti di tale pronuncia.
Il Percorso Giudiziario: dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, un imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della pronuncia a suo carico. Il caso giungeva quindi all’esame della Suprema Corte, la quale, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze sollevate.
La Decisione della Suprema Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione implica che i giudici non hanno valutato se i motivi presentati dal ricorrente fossero fondati o meno. Hanno invece riscontrato la mancanza di requisiti essenziali, di natura procedurale o sostanziale, che impedivano l’esame del merito della questione. La declaratoria di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello e ha chiuso irrevocabilmente la vicenda giudiziaria.
Le Motivazioni dietro un Ricorso in Cassazione Inammissibile
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo delineare le ragioni generali che conducono a tale esito. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (c.d. giudizio di legittimità). Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per varie cause, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso si limita a contestare genericamente la sentenza precedente senza indicare con precisione le norme violate.
* Proposizione di questioni di fatto: Il ricorrente chiede alla Cassazione di rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
* Vizi formali: L’atto presenta difetti nella sua redazione o notifica che ne compromettono la validità.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto dovesse essere dichiarato inammissibile, applicando di conseguenza le sanzioni previste dalla legge.
Le Conclusioni: le Pesanti Conseguenze Economiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza della Cassazione ha infatti condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Le spese processuali: Il rimborso dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione della fase di giudizio in Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di recupero per i detenuti.
Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente al suo grado più alto, deve essere esercitato con rigore e consapevolezza, pena la declaratoria di inammissibilità e l’imposizione di significative sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, ma respinge l’atto perché privo dei requisiti previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 27 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24195 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24195 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIARRE il 07/07/1995
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile
dei delitti di tentata truffa e di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche – non
è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità,
anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025.