Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24170 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile di tentato furto aggravato dall’
commesso il fatto con violenza sulle cose;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorren denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all
mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto assolutamente generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della
censura formulata, la quale non attacca l’elemento posto a fondamento della decisione della Corte di merito, la quale ha ritenuto ostativo al riconoscimento del
causa di non punibilità l’abitualità della condotta (si veda pag. 2 della sent impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente