Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16332 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESAGNE il 17/11/1977
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME Cosimo Giovanni
OSSERVA
Ritenuto che tre i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i
reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e s generici oltre che manifestamente infondati in presenza di una motivazione della Corte d’appello
di Milano logica, coerente e puntuale emergente dal provvedimento impugnato, sia in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità
ex art. 131-bis cod. pen., là dove ha
valorizzato, ai fini dell’abitualità della condotta delittuosa, i numerosi e gravi precedenti pe con particolare riferimento alle plurime violazioni in materia di misure di prevenzione e del
disposizioni antimafia, sia in ordine alla dosimetria della pena, là dove è stato apprezzato disvalore della condotta e la conseguente congruità e proporzionalità della pena prossima al
minimo edittale e l’assenza di elementi positivamente valutabili (vedi pagg. 3- 4 sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.