Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte, un’impugnazione che non rispetta i rigidi requisiti di legge non solo viene respinta senza entrare nel merito, ma comporta anche significative sanzioni economiche per chi l’ha proposta. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando le implicazioni pratiche per chi intende adire l’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di esperire l’ultimo rimedio previsto dall’ordinamento, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio. I giudici, senza scendere nell’analisi delle ragioni di merito addotte dal ricorrente, hanno dichiarato il ricorso “inammissibile”. Questa declaratoria impedisce alla Corte di valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, bloccando di fatto il processo sul nascere.
Le Conseguenze di un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non si è limitata a chiudere la vicenda processuale. La Corte ha condannato il ricorrente a subire due conseguenze economiche dirette:
1. Pagamento delle spese processuali: come accade di norma per la parte soccombente, il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata imposta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato al miglioramento del sistema carcerario e al reinserimento sociale dei detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è un provvedimento sintetico (dispositivo) che non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tra cui la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di censure che mirano a un riesame dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione della Corte, pur non specificando il vizio esatto, sancisce che il ricorso non superava il vaglio preliminare necessario per poter essere discusso nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a requisiti rigorosi. Un’impugnazione non adeguatamente preparata non solo si rivela inutile ai fini della difesa, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende agisce come deterrente contro la presentazione di ricorsi esplorativi o palesemente infondati, tutelando la funzione deflattiva e nomofilattica della Suprema Corte. Per i professionisti e i loro assistiti, ciò sottolinea l’importanza cruciale di una valutazione attenta e scrupolosa dei presupposti di ammissibilità prima di intraprendere la via del giudizio di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente, come stabilito nel caso di specie, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la sanzione economica imposta in questo caso?
L’ordinanza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile?
L’ordinanza non specifica le ragioni esatte, ma la decisione implica che il ricorso mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13678 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 23/06/1978
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce il difetto di motivazione è gene
in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato
(tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025