Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA DEL COLLE il 02/05/1968
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 648 cod. pen., è del tutto gener quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati d
che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illog e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg.
e ss. della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizi
motivazionale e la violazione di legge in ordine all’art. 99 quarto comma cod. pen
è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni
difensive (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata sulla corr integrazione della contestata recidiva, in considerazione dei plurimi preceden
penali specifici del ricorrente, sintomatici di una più che accentuata pericolo sociale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Con igliere Estensore