Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza
Quando si presenta un’impugnazione alla Suprema Corte, è fondamentale che questa rispetti precisi requisiti di legge. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile, una decisione che impedisce l’esame nel merito della questione e comporta sanzioni economiche per chi ha agito in giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso proposto da un individuo avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 11 ottobre 2024. Il ricorrente ha deciso di portare la questione all’attenzione della Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio nel nostro ordinamento, sperando di ottenere una riforma del provvedimento a lui sfavorevole.
La Corte Suprema, riunitasi in udienza il 6 marzo 2025, ha esaminato il ricorso. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato dal proponente.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 16806 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa dichiarazione ha un significato tecnico ben preciso: i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni del ricorrente. L’atto di impugnazione è stato ritenuto privo dei requisiti formali o sostanziali necessari per poter essere giudicato. Le ragioni specifiche dell’inammissibilità non sono dettagliate nel dispositivo, ma le conseguenze sono chiare e dirette.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge o la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti, non ammesse in sede di legittimità.
Le Motivazioni alla Base delle Conseguenze Economiche
L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce una regola chiara per i casi di ricorso in Cassazione inammissibile. Quando un’impugnazione viene respinta in questo modo, la parte che l’ha proposta non solo non ottiene il risultato sperato, ma subisce anche delle conseguenze economiche a titolo sanzionatorio.
Nel caso specifico, la Corte ha applicato questa norma e ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento giudiziario.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: è stata stabilita una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questo versamento non ha natura risarcitoria, ma punitiva, e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente al più alto livello di giurisdizione, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso, per essere esaminato, deve essere fondato su solidi argomenti di diritto e rispettare scrupolosamente le norme procedurali. Un ricorso in Cassazione inammissibile non solo si traduce in una sconfitta processuale, ma comporta anche un onere finanziario significativo per il proponente. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere un’azione legale così importante, al fine di evitare esiti negativi e sanzioni economiche.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, salvo casi di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver adito la Corte con un atto non idoneo.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo specifico caso?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Qual è la base normativa per l’imposizione di tale sanzione?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso è prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 16/07/1998
avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
L
C^
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Civitavecchia ha revocato il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza n.
618/21 del Tribunale di Marsala in data 06/05/2021, irrevocabile dal
22/05/2021;
Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 22/12/2023, irrevocabile dal 23/01/2024, per un delitto
commesso in data 15/08/2021, e quindi per la ricorrenza di un’ipotesi di cui h44,
all’art. 168, corri 1 n. 1, cod. pen.;
che il ricorso lamenta l’omessa valutazione delle condizioni per l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. e per il riconoscimento di un unico disegno criminoso che
avvince i fatti oggetto delle due sentenze;
cheítuttavia f l’istanza di riconoscimento del medesimo disegno criminoso non
è stata formulata al giudice dell’esecuzione e i presupposti non possono essere valutati in sede di legittimità;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025