Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando l’Appello si Ferma
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso in Cassazione inammissibile, illustrando i rigidi paletti che delimitano l’accesso a questa giurisdizione suprema. Comprendere questi limiti è fondamentale per chiunque si approcci al processo penale.
I Fatti del Caso: Un Tentativo di Riaprire il Dibattito
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione, basando le proprie doglianze su due punti principali. In primo luogo, contestava la valutazione delle prove che aveva portato alla sua condanna, proponendo di fatto una rilettura del materiale probatorio. In secondo luogo, si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel negargliele.
L’Analisi della Corte e il Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati, dichiarando il ricorso in Cassazione inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando i fatti, ma solo di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e se la loro motivazione sia logica e priva di vizi.
I Limiti alla Contestazione della Prova
La Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso miravano a ottenere una nuova ‘valutazione probatoria’. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, sgradita, della Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità. Un ricorso è ammissibile solo se evidenzia specifiche contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza impugnata, non se si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ per giustificare la sua decisione. Di fronte a una motivazione adeguata, la Cassazione non può intervenire per modificare una valutazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla natura dei motivi presentati. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché le censure sollevate non erano consentite dalla legge in sede di legittimità. I giudici hanno spiegato che, da un lato, le critiche alla valutazione della responsabilità erano generiche e non si confrontavano adeguatamente con la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Dall’altro lato, anche il diniego delle attenuanti era supportato da un ragionamento coerente e sufficiente da parte della Corte d’Appello, rendendo la decisione incensurabile in Cassazione. La conseguenza diretta di questa analisi è l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze pratiche significative. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge anche da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa decisione riafferma con forza il ruolo e i limiti della Corte di Cassazione, chiarendo che non può essere trasformata in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio in Corte di Cassazione. In particolare, il ricorrente cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Cassazione, che è un giudice di legittimità.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile contestare la valutazione delle prove nel senso di chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare il materiale probatorio per giungere a una conclusione diversa. È possibile contestare la motivazione della sentenza solo se questa è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, dimostrando un vizio nel ragionamento del giudice, non un semplice disaccordo con il risultato della sua valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11325 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 02/11/1958
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto per un verso mirano a contestare la valutazione probatoria resa a fondamento del giudizio di responsabilità senza operare congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, che, i termini puntuale logicità sorregge la relativa condanna;
per altro verso, contrastano il diniego delle generiche quando di contro la sentenza impugnata anche sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.