Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si può contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, questo strumento richiede un rigore formale assoluto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda come la mancata osservanza di questi requisiti possa portare a una dichiarazione di ricorso in Cassazione inammissibile, con conseguenze significative per i ricorrenti. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare.
Il Contesto del Ricorso
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da due fratelli contro una sentenza della Corte d’Appello. Essi contestavano la decisione di merito, sollevando questioni relative sia all’applicazione di una specifica norma del Testo Unico sugli stupefacenti (art. 80 d.P.R. 309/1990), sia alla determinazione della pena per uno di loro. La difesa aveva anche presentato una memoria difensiva per supportare ulteriormente le proprie ragioni.
Tuttavia, il destino del ricorso era già segnato non tanto nel merito delle questioni sollevate, quanto nel modo in cui sono state presentate alla Corte.
La Valutazione del ricorso in Cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione, nel suo ruolo di giudice di legittimità, non riesamina i fatti del processo, ma si limita a verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Per questo motivo, i motivi del ricorso devono essere estremamente specifici e pertinenti.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato due vizi fondamentali che hanno reso il ricorso inattaccabile:
1. Aspecificità e Ripetitività: I motivi presentati erano in parte generici rispetto alla motivazione della sentenza d’appello e, in parte, si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice precedente. Questo approccio è inefficace, poiché la Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter semplicemente ridiscutere argomenti già vagliati.
2. Critica Parziale della Motivazione: Riguardo alla prima censura, i ricorrenti avevano attaccato solo una delle ragioni fornite dalla Corte d’Appello a sostegno della sua decisione, ignorando completamente un’altra argomentazione che, da sola, era stata ritenuta sufficiente a giustificare la scelta (ragione “assorbente”). Quando una decisione si basa su più pilastri autonomi, è necessario contestarli tutti perché il ricorso possa essere accolto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha chiarito che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili quando non rispettano i canoni imposti dalla legge. In questo caso, la sentenza impugnata era stata considerata ben motivata, sia in modo logico che sufficiente, avendo già preso in adeguata considerazione le argomentazioni difensive. La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per un esame di merito, poiché i motivi del ricorso non erano consentiti in sede di legittimità.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e in modo ancora più significativo, ciascuno è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza un solido fondamento giuridico.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso in Cassazione non è un’opportunità per un nuovo processo. È uno strumento tecnico che richiede precisione, specificità e la capacità di individuare e contestare in modo critico i vizi di legittimità di una sentenza. La mera riproposizione di argomenti già respinti o la critica parziale delle motivazioni di una sentenza portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso in Cassazione inammissibile, con la conseguente condanna a spese e sanzioni. Per i difensori, ciò sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione mirati e tecnicamente ineccepibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano in parte aspecifici rispetto alla sentenza impugnata e in parte si limitavano a ripetere censure già respinte dal giudice di merito. Inoltre, non venivano contestate tutte le ragioni autonome a fondamento della decisione precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “meramente riproduttivo”?
Significa che il motivo si limita a ricopiare o a esporre nuovamente un’argomentazione già presentata e valutata nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui quella specifica argomentazione era stata respinta dalla corte che ha emesso la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43953 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43953 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NUORO il 24/12/1992
COGNOME NOME nato a NUORO il 28/07/1990
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n . 611
OSSERVA
Letta anche la memoria difensiva;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che i motivi sono in parte aspecifici rispetto allla motivazione della sentenza impugnata e in parte meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto al primo motivo sull’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 i ricorrenti attaccano solo una delle ragioni della motivazione e non quella ritenuta comunque assorbente; quanto al secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo di NOME COGNOME la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, cfr. pag. 16 della sentenza impugnata e § VIII della sentenza di primo grado, quanto alla motivazione per il fratello COGNOME NOME);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2024.