Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il 13/04/1971
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
penale in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria in quello di furto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente
vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò
non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul
compendio probatorio comprovante il reato contestato e sulla conseguente impossibilità di riqualificarlo come furto, in considerazione della violenza esercitata
dal prevenuto verso il detentore del furgone al fine di guadagnarsi la fuga);
che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità
avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025