Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16592 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16592 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ( CUI 046713H ) nato a PESCARA il 20/03/1995
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 5
e 624 bis cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente lamenta una violazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione all
determinazione della misura della pena, anche alla luce del delitto tentato, non consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere st
previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal
riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; in ogni caso, non è consentito
dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche i
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudic
merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si ved in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il consicilie5e esten
Il Presidente