Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile. Quando un appello alla Suprema Corte non rispetta i rigidi criteri formali previsti dalla legge, i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, ma si limitano a dichiararne l’inammissibilità, con importanti ripercussioni per il ricorrente. Questo provvedimento, seppur estremamente sintetico, è emblematico della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, volta a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme procedurali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un giovane contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Sentendosi leso dalla decisione di secondo grado, l’imputato ha deciso di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, per cercare di ottenere un annullamento della pronuncia a lui sfavorevole.
La Decisione sul Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al percorso giudiziario. Il dispositivo è netto e inequivocabile: il ricorso è dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa condanna accessoria rappresenta una sanzione per aver adito la Corte con un atto non idoneo, contribuendo a un dispendio di risorse giudiziarie.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, è possibile delineare le cause generali che conducono a tale esito. Un ricorso in Cassazione inammissibile può derivare da una molteplicità di vizi, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso deve indicare in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata. Non sono ammesse censure generiche o la mera riproposizione di argomenti già discussi nei gradi precedenti.
* Censure sul merito: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo o l’attendibilità delle prove. Il ricorso è inammissibile se tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
* Vizi formali: Il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge o da un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
In questo caso, la Corte ha evidentemente riscontrato la presenza di uno o più di questi vizi, che hanno impedito un esame della sostanza della controversia.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a requisiti rigorosi. La declaratoria di inammissibilità comporta due conseguenze principali. La prima è che la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, con tutte le relative conseguenze giuridiche per il condannato. La seconda è di natura economica, poiché il ricorrente è tenuto a sostenere non solo le spese del procedimento ma anche una sanzione pecuniaria. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso tecnicamente impeccabile, focalizzato esclusivamente su questioni di diritto, per evitare una pronuncia che ne precluda l’esame nel merito.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità significa che la sentenza precedente era corretta nel merito?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale e non implica una valutazione sul merito della sentenza impugnata. Significa semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per poter essere esaminato dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 22/01/2005
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria di replica trasmess
in data 19 marzo u.s.,
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di nor
processuali è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pagina 3 della sentenza impugnata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto d
motivazione in relazione alla partecipazione causale dell’imputato nel reato di rapina indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4), dovendosi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipi
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.