Ricorso in Cassazione Inammissibile: Perché l’Avvocato è Indispensabile
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso davanti alla Suprema Corte non può essere un’iniziativa personale. Un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza certa quando manca la firma di un avvocato cassazionista. Questa decisione chiarisce le severe conseguenze, anche economiche, per chi ignora questa regola procedurale.
Il Caso in Analisi: Dal Reclamo alla Pronuncia di Inammissibilità
La vicenda ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bari, che aveva respinto il reclamo di un detenuto in materia di liberazione anticipata. Insoddisfatto della decisione, il soggetto ha deciso di impugnare l’ordinanza, presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere una rivalutazione del suo reclamo. Tuttavia, la sua iniziativa si è scontrata con una barriera procedurale insormontabile, che ha portato la Corte a non entrare neppure nel merito della questione.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile per un motivo puramente formale ma di importanza cruciale: il “difetto di legittimazione del ricorrente”.
La motivazione si fonda sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorrente ha agito personalmente, violando direttamente questa disposizione. Poiché il provvedimento impugnato è stato emesso dopo l’entrata in vigore della riforma, la nuova e più restrittiva disciplina era pienamente applicabile. La presentazione personale del ricorso, pertanto, lo ha reso irricevibile ab origine.
Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo articolo prevede che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che possano escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000), il ricorrente è stato anche condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: un Monito Sulla Necessità della Difesa Tecnica
La decisione della Cassazione è un chiaro monito sull’importanza della difesa tecnica qualificata nei giudizi di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un semplice atto di doglianza, ma un complesso strumento giuridico che richiede competenze specialistiche. La legge ha volutamente ristretto la legittimazione a proporlo ai soli avvocati cassazionisti per garantire un “filtro” qualitativo e assicurare che alla Corte vengano sottoposte questioni di diritto fondate e correttamente formulate.
Per i cittadini, la lezione è inequivocabile: qualsiasi tentativo di “fai da te” nel processo penale, specialmente nelle fasi più avanzate come il ricorso in Cassazione, è destinato non solo al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Affidarsi a un professionista abilitato non è una mera opzione, ma un requisito indispensabile imposto dalla legge.
È possibile presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Un ricorso presentato personalmente è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, viene condannata al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza prevista dalla legge per l’inammissibilità del ricorso, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa. In questo caso, la Corte ha ritenuto che presentare un ricorso senza l’assistenza legale obbligatoria costituisca una negligenza colpevole, giustificando così la sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20953 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20953 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
(dato avviso alle parti;1
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto il reclam in materia di liberazione anticipata avanzato da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo la rivalutazione del reclamo proposto.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-b cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il qua proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. pro pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escluder la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 d 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024