Ricorso in Cassazione Inammissibile: Guida a un Errore Procedurale Costoso
L’accesso alla Corte di Cassazione, il più alto grado della giurisdizione italiana, è regolato da norme procedurali estremamente rigorose. Un errore, anche se apparentemente formale, può precludere l’esame nel merito di una questione e avere conseguenze significative. Un ricorso in Cassazione inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma può trasformarsi in un onere economico per il ricorrente, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Rientro Illegittimo e Ricorso
Il caso analizzato ha origine dalla decisione del Tribunale di Parma di revocare una sanzione sostitutiva dell’espulsione dal territorio italiano. Il destinatario del provvedimento, un cittadino straniero, era stato espulso ma aveva fatto rientro in Italia prima della scadenza del termine, venendo per questo arrestato. Il suo difensore ha impugnato l’ordinanza del Tribunale, qualificando erroneamente l’atto come un appello. La Corte di Appello, riconoscendo la propria incompetenza, ha correttamente trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione, poiché i provvedimenti emessi in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p. sono impugnabili esclusivamente con ricorso per Cassazione. Nel merito, il ricorrente sosteneva di aver agito in buona fede, convinto di poter rientrare legittimamente a seguito di una comunicazione che attestava la sua assenza dalla banca dati Schengen.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente. Con una sintetica ma ineccepibile ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un presupposto puramente procedurale che ha troncato sul nascere ogni possibilità di discussione sulla legittimità del rientro in Italia.
Le Motivazioni dietro un ricorso in Cassazione inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un unico, decisivo motivo. Il difensore che ha presentato il ricorso non risultava iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa mancanza, prevista dall’art. 591, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, costituisce una causa di inammissibilità insanabile. La legge richiede che la difesa tecnica davanti alla Cassazione sia affidata a professionisti con una specifica qualificazione, a garanzia della qualità e della pertinenza degli atti presentati.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. La Corte ha giustificato questa sanzione pecuniaria citando la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, specificando che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto l’impugnazione senza colpa. L’evidente inammissibilità dei motivi, legata a un vizio formale così palese, ha fatto presumere una negligenza nella scelta del difensore o nella gestione del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, la forma è sostanza. La scelta di un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione rende l’impugnazione inutile e dannosa, esponendo il cliente a costi aggiuntivi. La decisione serve da monito sull’importanza di verificare scrupolosamente i requisiti professionali del proprio legale prima di intraprendere un’azione giudiziaria così delicata. Inoltre, conferma che la responsabilità per un ricorso inammissibile ricade, in ultima analisi, sul ricorrente, il quale è tenuto a sopportarne le conseguenze economiche, a meno che non possa dimostrare di non aver avuto alcuna colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha proposto non era abilitato al patrocinio in Cassazione, ovvero non era iscritto nell’apposito albo speciale, come richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende, poiché si ritiene che abbia contribuito con colpa a determinare la causa di inammissibilità.
È possibile impugnare con un appello ordinario un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 del codice di procedura penale?
No, il provvedimento chiarisce che un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 666 del codice di procedura penale può essere impugnata esclusivamente con ricorso per Cassazione, non con un appello ordinario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2008 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in ALBANIA il 10/04/1984 avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Parma
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Parma, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 27 giugno 2024 revocava la sanzione sostitutiva della espulsione dal territorio italiano applicata a COGNOME avendo egli fatto rientro sul territorio italiano prima della scadenza del termine e venendo arrestato per questo.
Avverso detto provvedimento il difensore proponeva una impugnazione che definiva quale appello; la Corte di appello trasmetteva l’impugnazione a questa Corte, poichØ l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 666 cod. pen. può essere impugnata solo con ricorso per Cassazione.
Il ricorrente faceva presente come l’imputato fosse rientrato in Italia in forza di un provvedimento amministrativo che gli comunava la sua assenza dalla banca dati Schengen e come egli dunque fosse convinto di potere legittimamente rientrare
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il difensore non risulta abilitato al patrocinio in Cassazione, dunque sussiste la causa di inammissibilità del ricorso prevista dall’art.591 co. 1 lett. a) cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME