Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISTICCI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso in ordine alla responsabilità sono p requisiti di specificità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per sua genericità intrinseca, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondament dell’impugnazione;
che, peraltro, si censura il ricorso alla motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici avrebbero esorbito dai limiti delineati dalla c giurisprudenza di legittimità;
che, inoltre, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione dell probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pe individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzat giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con cor argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che l’ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione de sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all’art. 1 basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulte reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, s da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragion manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolt attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilev pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.