Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando l’Appello Diventa un Vicolo Cieco
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna penale, ma non è una terza istanza di giudizio. La Suprema Corte ha un ruolo ben definito: controllare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni, non riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente ha ribadito con forza questi principi, dichiarando un ricorso in Cassazione inammissibile perché basato su motivi generici e questioni non sollevate in appello. Analizziamo questa decisione per capire quali errori evitare.
L’analisi del caso: i motivi del ricorso
L’imputato, condannato in primo grado e in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando diversi vizi della sentenza di secondo grado. I motivi principali riguardavano:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: una contestazione sulla correttezza della motivazione che aveva portato alla condanna.
2. Illogicità della motivazione: il ricorrente denunciava una presunta illogicità nel percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello.
3. Sussistenza della recidiva: una contestazione relativa all’aggravante della recidiva.
4. Trattamento sanzionatorio: si lamentava il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato.
A prima vista, sembrano critiche strutturate. Tuttavia, la Corte di Cassazione le ha respinte in blocco, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile.
La decisione della Cassazione: un ricorso in Cassazione inammissibile
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché non era una critica puntuale alla sentenza d’appello, ma una semplice e pedissequa ripetizione degli stessi argomenti già presentati (e respinti) in secondo grado. La Cassazione ha sottolineato che un motivo di ricorso è specifico solo se si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata, evidenziandone le presunte falle. Limitarsi a riproporre le stesse tesi equivale a non assolvere alla funzione tipica dell’impugnazione, rendendo il motivo solo ‘apparente’ e quindi inammissibile.
I Limiti del Vizio di Motivazione
Anche il secondo motivo, relativo all’illogicità, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che il suo sindacato di legittimità è circoscritto a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter verificare se la motivazione corrisponda alle prove acquisite nel processo. Il vizio di motivazione censurabile in Cassazione è solo quello che emerge dal testo stesso della sentenza, come una contraddizione interna o un contrasto con massime di esperienza, non un disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.
Questioni Nuove e Trattamento Sanzionatorio
Infine, gli ultimi due motivi sono crollati per ragioni diverse ma altrettanto nette. La questione sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché non era mai stata sollevata in appello (‘non devoluta’). È un principio fondamentale che in Cassazione non si possano introdurre temi nuovi. La critica al diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata infondata perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da illogicità, e il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni alla base dell’inammissibilità si fondano su pilastri procedurali chiari. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso impone all’appellante di non limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già respinte, ma di sviluppare una critica mirata contro la sentenza di secondo grado. In secondo luogo, il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato a un controllo sulla coerenza logica del ragionamento del giudice, senza scendere nel merito della valutazione delle prove. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza a Sezioni Unite (sentenza Petrella, 2003) per ribadire che l’orizzonte del suo controllo è strettamente limitato all’apparato argomentativo. Infine, viene confermato il divieto di introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni non precedentemente discusse.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante: un ricorso in Cassazione inammissibile non è solo una sconfitta legale, ma anche una perdita di tempo e risorse, che culmina con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve essere tecnicamente ineccepibile. Non può essere un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti, né una semplice riproposizione di vecchie difese. Deve, invece, individuare e argomentare con precisione vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte da quest’ultima. In assenza di tali requisiti, la strada verso la Cassazione è destinata a interrompersi bruscamente con una declaratoria di inammissibilità.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, la Cassazione ha chiarito che la mera riproposizione dei motivi d’appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile per genericità, in quanto non assolve alla sua funzione tipica.
Cosa significa che la Corte di Cassazione valuta solo il ‘vizio di motivazione’?
Significa che la Corte non riesamina le prove o i fatti del processo, ma si limita a controllare se il ragionamento del giudice di merito è logicamente coerente, non contraddittorio e non in contrasto con le massime di esperienza. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Si possono sollevare questioni nuove per la prima volta in Cassazione?
No, è un principio consolidato che il ricorso non possa contenere motivi o questioni che non siano stati già presentati e discussi nel giudizio d’appello. Tali motivi sono considerati inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ( in particolare la qualificazione giuridica del fatto), è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata e pag. 10 della sentenza di primo grado )
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decision ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.6 e 7 ) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
considerato che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità perché non devoluto in appello ;
che manifestamente infondato è anche il denunciato vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ( diniego delle generiche) non consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.