Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando l’Appello viene Rifiutato
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è una garanzia di revisione del caso. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente perché un ricorso in Cassazione inammissibile viene respinto, offrendo una lezione cruciale sui requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. Comprendere questi motivi è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario.
I Fatti del Caso
Due individui hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Attraverso la loro impugnazione, speravano di ribaltare la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando tre distinti motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato completamente le richieste dei ricorrenti. La decisione è stata netta: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi presentati, evidenziando tre classici errori che portano a una dichiarazione di inammissibilità. L’analisi di queste motivazioni è essenziale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Il Motivo Ripetitivo e Generico
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato “meramente ripetitivo”. I ricorrenti, infatti, si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Non hanno, tuttavia, criticato in modo specifico la motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano smentito le loro tesi. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’appello, ma deve contenere una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata. In assenza di ciò, il motivo è considerato generico e, quindi, inammissibile.
Il Motivo di Merito: il Divieto di un Terzo Giudizio sul Fatto
Il secondo motivo è stato respinto perché “puramente attinente al merito”. I ricorrenti proponevano una tesi alternativa sulla ricostruzione dei fatti, chiedendo di fatto alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove. Questo, però, è precluso. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non stabilire una “verità” diversa da quella accertata nei primi due gradi di giudizio. Chiedere un “terzo giudizio sul fatto” è un errore che rende il ricorso in Cassazione inammissibile.
Il Motivo Nuovo e la Violazione della Catena Devolutiva
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in sede di Cassazione. Il nostro sistema processuale si basa sul principio della “catena devolutiva”: le questioni devono essere presentate e discusse gradualmente nei vari gradi di giudizio. Introdurre un argomento completamente nuovo davanti alla Suprema Corte, che non era stato oggetto del giudizio d’appello, viola questa regola procedurale (art. 609, comma 2, c.p.p.) e determina l’inammissibilità del motivo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce tre pilastri fondamentali per la redazione di un ricorso in Cassazione efficace. Primo, la specificità: è necessario confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere argomenti già spesi. Secondo, il rispetto dei limiti del giudizio di legittimità: non si possono introdurre questioni di fatto o chiedere una nuova valutazione delle prove. Terzo, il rispetto della catena devolutiva: non è possibile presentare motivi nuovi. La violazione di queste regole non solo rende l’impugnazione inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché un motivo di ricorso viene definito ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato generico quando si limita a ripetere argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza formulare una critica puntuale alla decisione.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del mio processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Secondo l’ordinanza, chiedere una nuova valutazione dei fatti o proporre una tesi alternativa equivale a richiedere un ‘terzo giudizio sul fatto’, che non è consentito dal sistema processuale e rende il ricorso inammissibile.
Cosa succede se presento un argomento legale per la prima volta in Cassazione?
L’argomento verrà dichiarato inammissibile. La decisione chiarisce che la presentazione di un motivo nuovo in Cassazione viola la ‘catena devolutiva’, un principio fondamentale secondo cui le questioni devono essere state sollevate e decise nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6861 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6861 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a CESENA il 02/05/1976
DI NOME nato a ADRIA il 18/06/2003
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e NOME COGNOME; considerato che:
-il primo motivo è meramente ripetitivo in relazione alla affermazione di responsabilità, evocando circostanze puntualmente smentite da quanto accertato dalla Corte d’appello, con la cui motivazione il ricorso, sul punto, non si confronta, risultando pertanto generico;
puramente attinente al merito, senza la formulazione di una vera critica di legittimità, è anche il secondo motivo, che propone una tesi alternativa, pretendendo, in sostanza un terzo giudizio sul fatto, non consentito nel nostro sistema processuale;
il terzo motivo viene formulato in questa sede per la prima volta e non è pertanto consentito (art. 606, comma 3, in relazione all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) in quanto formulato in violazione della catena devolutiva;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Con igliere stensore
Il Presi COGNOME nte