Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Critica alla Motivazione Non Basta
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata dove non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei limiti invalicabili di questo strumento, ribadendo un principio fondamentale: non si può chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove. Analizziamo insieme la decisione per capire perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di non arrendersi e di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Il fulcro del ricorso in Cassazione presentato dalla difesa era un’unica doglianza: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, si contestavano le argomentazioni con cui i giudici di secondo grado avevano confermato l’identificazione dell’imputato quale autore del furto. La difesa, in sostanza, criticava il modo in cui le prove erano state interpretate e valutate, proponendo una lettura alternativa del materiale probatorio che avrebbe dovuto, a suo dire, condurre a una decisione diversa.
La Differenza tra Merito e Legittimità
È qui che emerge il punto cruciale della vicenda. Il processo penale si divide in giudizi di merito (primo grado e appello) e giudizio di legittimità (Cassazione). Nei primi, il giudice analizza le prove (testimonianze, documenti, perizie) e ricostruisce i fatti. Nel secondo, la Corte di Cassazione non può riesaminare queste prove, ma solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di sovrapporre una diversa valutazione delle prove, come fatto dal ricorrente, significa invadere il campo del merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali, strettamente connesse tra loro.
In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato ‘carente del requisito della specificità’. Ciò significa che le critiche erano generiche e non individuavano un vizio preciso e riconoscibile tra quelli previsti dalla legge per poter accedere al giudizio di Cassazione. Non basta dire che la motivazione è ‘sbagliata’ o ‘non convincente’; bisogna dimostrare che essa è, ad esempio, manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente su un punto essenziale.
In secondo luogo, e come diretta conseguenza, la Corte ha sottolineato che il ricorso si limitava a riproporre censure attinenti esclusivamente al merito. Le critiche non riguardavano un errore di diritto, ma la ‘persuasività’, l’ ‘inadeguatezza’ o la ‘mancanza di rigore’ della valutazione probatoria effettuata dalla Corte d’Appello. Come ribadito dalla giurisprudenza costante (richiamata nell’ordinanza con la sentenza n. 9106/2021), sono inammissibili tutte le doglianze che mirano a una diversa comparazione del significato delle prove per giungere a conclusioni differenti da quelle del giudice di merito.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può sperare di ribaltare l’esito del processo attraverso una nuova lettura dei fatti. È uno strumento tecnico, i cui motivi devono essere specifici e focalizzati sui vizi di legittimità. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’uso improprio di questo fondamentale mezzo di impugnazione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era carente di specificità e si limitava a contestare il merito della valutazione delle prove fatta dai giudici di appello, tentando di sovrapporre una propria interpretazione dei fatti, cosa non permessa in sede di Cassazione.
Quali sono i vizi di motivazione che si possono contestare in Cassazione?
In Cassazione si possono contestare solo vizi di motivazione specifici, come la sua totale mancanza, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà su aspetti essenziali del processo, e non la sua generale persuasività o adeguatezza.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso dell’imputato, che si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle argomentazioni poste alla base dell’individuazione dell’imputato come autore del reato, è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi. Inoltre, lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, considerato che si limita a riprodurre profili di censura attinenti esclusivamente al merito, in quanto diretti a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. Questa Corte di cassazione, infatti, ha affermato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attacchino la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, dell credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.