Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Vincolano il Giudizio
Un ricorso in Cassazione inammissibile rappresenta uno degli esiti più severi per chi cerca giustizia nell’ultimo grado di giudizio. La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere coerenti con quelli sollevati nel precedente grado di giudizio. Introdurre per la prima volta in Cassazione censure sulla responsabilità penale, quando in appello ci si era limitati a contestare la pena, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
La Vicenda Processuale
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Nel suo precedente appello, l’imputato non aveva contestato l’affermazione della sua responsabilità per il reato ascrittogli. Le sue doglianze si erano concentrate esclusivamente su due aspetti:
1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. La determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero l’entità della pena.
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato ha cambiato strategia difensiva, tentando di sollevare per la prima volta questioni relative all’insufficienza della motivazione sulla sua colpevolezza. Questo cambio di rotta si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte: un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione tanto sintetica quanto ineccepibile. I giudici hanno sottolineato che il giudizio di legittimità non è la sede adatta per formulare per la prima volta censure che riguardano il merito della responsabilità penale. L’ambito del giudizio d’appello, infatti, viene definito dai motivi specifici presentati dalla parte. Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’, limita l’esame del giudice superiore alle sole questioni sollevate nell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto che, essendosi l’imputato limitato in appello a contestare aspetti puramente sanzionatori, avesse implicitamente accettato l’accertamento della sua responsabilità. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale punto fondamentale dinanzi alla Cassazione costituisce un motivo nuovo, non consentito dalla legge. Il ricorso, pertanto, viola le regole procedurali e, nello specifico, i limiti imposti dall’articolo 609 del codice di procedura penale. L’esito non poteva che essere una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione cruciale sull’importanza della strategia processuale sin dai primi gradi di giudizio. Le scelte difensive compiute in appello hanno conseguenze vincolanti per l’eventuale ricorso in Cassazione. È fondamentale che l’atto di appello articoli in modo completo ed esaustivo tutte le contestazioni, sia sul fatto che sul diritto, che si intendono sollevare. Diversamente, si corre il rischio concreto di vedersi preclusa ogni possibilità di discussione in sede di legittimità, con l’inevitabile dichiarazione di un ricorso in Cassazione inammissibile e l’aggravio di ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha sollevato per la prima volta in Cassazione censure sulla sua responsabilità penale, mentre nel precedente grado di appello si era limitato a contestare il diniego delle attenuanti generiche e l’entità della pena.
Cosa significa che il giudizio di Cassazione è una ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del caso, ma deve limitarsi a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Non è possibile presentare nuove questioni di merito in questa fase.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesl:a l’insufficienza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formula censure sull’affermazione di responsabilità per la prima volta in sede di legittimità, ricadendo, pertanto, nella sanzione di inammissibilità ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen.;
che, infatti, con il gravame di merito l’imputato si era limitato alla unicamente alla deduzione di censure rivolte al diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente