Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26229 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/01/1976
avverso la sentenza del 27/02/2025 del GIP TRIBUNALE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13238/2025 GLYPH
R.G.
Motivi della decisione
1. NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai
sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostan- ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di
una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I.
23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.
proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/07/2025