Ricorso in Cassazione Inammissibile contro il Patteggiamento in Appello
Il patteggiamento in appello, o ‘concordato’, rappresenta uno strumento processuale volto a definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alle successive impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quando un ricorso in cassazione inammissibile viene dichiarato, delineando i confini entro cui la difesa può muoversi. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Tentativo di Riqualificare il Reato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello, emessa a seguito di un ‘patteggiamento in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva contestato la qualificazione giuridica del fatto, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione agli articoli 56 e 575 del codice penale (tentato omicidio). In sostanza, pur avendo raggiunto un accordo sulla pena, la difesa mirava a ottenere dalla Cassazione una diversa valutazione giuridica del reato commesso.
La Decisione della Cassazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche procedere alla trattazione in udienza. La decisione si fonda su un principio consolidato, rafforzato dalla riforma legislativa del 2017 (Legge n. 103/2017), che ha reintrodotto e disciplinato il concordato in appello.
I Limiti Imposti dalla Legge sul Concordato in Appello
I giudici hanno sottolineato che, una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena, accettando una determinata qualificazione del fatto e rinunciando ai motivi di appello, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è estremamente limitata. Non è possibile rimettere in discussione il merito della vicenda, inclusa la correttezza della qualificazione giuridica del reato.
le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema. Il principio cardine è che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento in appello è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi che attengono alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo. Nello specifico, si può ricorrere solo se si contesta:
1. Un vizio nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, un consenso estorto o viziato).
2. Un difetto nel consenso del pubblico ministero alla richiesta di patteggiamento.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente – relativi alla qualificazione del reato come tentato omicidio – non rientravano in nessuna di queste tre categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto manifestamente al di fuori dei casi consentiti dalla legge, portando a una declaratoria di inammissibilità ‘de plano’ (cioè senza discussione) ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. A tale declaratoria è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma l’importanza di una valutazione attenta e strategica prima di accedere al patteggiamento in appello. La scelta di concordare la pena implica una rinuncia quasi totale a future impugnazioni sul merito della questione. Per gli avvocati, è fondamentale illustrare chiaramente ai propri assistiti la natura tombale di tale accordo, che preclude la possibilità di contestare in Cassazione la qualificazione del reato, le circostanze o altri elementi di fatto. La decisione rafforza la natura deflattiva dell’istituto, ma al contempo impone alle parti una ponderazione scrupolosa, poiché la strada verso la Suprema Corte risulta, salvo casi eccezionali, definitivamente sbarrata.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e limitati, che non riguardano il merito della decisione come la qualificazione del reato.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso contro un ‘patteggiamento in appello’?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, o al contenuto della pronuncia del giudice se difforme dall’accordo raggiunto.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a DURAZZO( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
(dato avviso alte parti)
– udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Torino, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 56, 575 cod. pen.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiarnento in appello di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il princi già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazio della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Osservato che i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente non rientrano fra i casi appen elencati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peli. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2024