Ricorso in Cassazione Inammissibile: Perché la Firma dell’Avvocato è Cruciale
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: il ricorso davanti alla Suprema Corte deve essere presentato da un difensore qualificato. Se l’imputato agisce da solo, il risultato è un ricorso in Cassazione inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire le ragioni e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di una città del nord Italia per il reato di furto aggravato in concorso (artt. 110, 624, 625 c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha scelto di impugnarla proponendo personalmente ricorso per cassazione, senza quindi avvalersi di un legale per la redazione e la sottoscrizione dell’atto.
La Decisione della Corte sul Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e, con una procedura snella e senza udienza (cosiddetta “de plano”), lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza per il ricorrente non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una norma specifica del codice di procedura penale, l’articolo 613, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (nota come “riforma Orlando”). Questa legge ha introdotto una regola ferrea: l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Prima di questa riforma, era consentita la sottoscrizione personale dell’imputato. Oggi, questa facoltà è stata eliminata. La ragione di tale cambiamento risiede nella volontà del legislatore di garantire un’elevata qualità tecnica delle impugnazioni presentate alla Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito, infatti, è verificare la corretta applicazione della legge, un’attività che richiede competenze giuridiche specialistiche.
La Corte ha inoltre respinto ogni dubbio di incostituzionalità della norma, richiamando una precedente e autorevole sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017). In quella occasione, era stato chiarito che l’obbligo di difesa tecnica non lede il diritto di difesa (art. 24 e 111 della Costituzione) né i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU). Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore stabilire le modalità di esercizio delle impugnazioni, richiedendo un filtro tecnico per assicurare la serietà e la pertinenza dei ricorsi.
Infine, la Corte ha sottolineato che, al di là di questo vizio formale insuperabile, il ricorso era comunque generico e non conteneva alcuna censura specifica contro la sentenza impugnata.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito chiaro: il “fai da te” processuale non è ammesso davanti alla Corte di Cassazione. La normativa vigente impone la rappresentanza di un avvocato cassazionista come requisito indispensabile per accedere al giudizio di legittimità. La mancanza della sottoscrizione del difensore specializzato rende l’atto irricevibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea come la complessità del giudizio di cassazione richieda una competenza tecnica che solo un professionista qualificato può offrire, a garanzia non solo dell’efficienza della giustizia ma anche della tutela effettiva dei diritti dell’imputato.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto e firmato personalmente dall’imputato, violando così l’articolo 613 del codice di procedura penale che non ammette più tale modalità.
L’obbligo di avere un avvocato per il ricorso in Cassazione è costituzionale?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), che tale regola non viola il diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.) né la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU), in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere una rappresentanza tecnica qualificata per questo specifico grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato il 20/06/1972
avverso la sentenza del 17/04/2025 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 17.4.2025 dal Tribunale di Torino con il quale il medesimo é stato condannato ex art. 444 cod.proc.pen. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod.pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, inammissibilità che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano.
In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell’imputato dell’atto di impugnazione, come previsto dall’originario art. 613 cod. proc. pen.
Peraltro è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).
Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l’indicazione di alcuna specifica censura.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025 e Il GLYPH – GLYPH r Il PrJdejit