Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33319 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 17.4.2025 dal Tribunale di Torino con il quale il medesimo é stato condannato ex art. 444 cod.proc.pen. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod.pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, inammissibilità che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano.
In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell’imputato dell’atto di impugnazione, come previsto dall’originario art. 613 cod. proc. pen.
Peraltro è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).
Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l’indicazione di alcuna specifica censura.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025 e Il GLYPH – GLYPH r Il PrJdejit