Ricorso in Cassazione inammissibile: quando l’accordo in appello chiude le porte
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione nel processo penale, in particolare quando si sceglie la via del concordato in appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile presentato da un imputato, ribadendo principi fondamentali che governano il rapporto tra accordi processuali e diritto di impugnazione. Questo caso illustra come la rinuncia a determinati motivi di appello in cambio di una pena concordata precluda la possibilità di sollevare le stesse questioni dinanzi alla Cassazione.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. In quella sede, l’imputato aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa sulla pena da applicare, secondo la procedura del cosiddetto ‘patteggiamento in appello’ previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva successivamente di presentare ricorso per Cassazione, sollevando due questioni principali: la mancata assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e la presunta illegittimità delle statuizioni civili relative a una condanna provvisoria al risarcimento del danno.
Analisi di un ricorso in Cassazione inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su due pilastri, entrambi ritenuti infondati dalla Suprema Corte. In primo luogo, ha sostenuto che il giudice d’appello avrebbe dovuto proscioglierlo nel merito anziché ratificare l’accordo sulla pena. In secondo luogo, ha contestato la condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi, concludendo per una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due principi cardine del diritto processuale penale.
L’effetto preclusivo del concordato in appello
Riguardo al primo motivo, la Corte ha affermato che la scelta di accedere al concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia implicita a contestare la responsabilità penale. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte, che sceglie di accordarsi sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, incluso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, non è consentito all’imputato, dopo aver beneficiato di un accordo sulla sanzione, rimettere in discussione questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui ha implicitamente rinunciato. Questo rende il ricorso in Cassazione inammissibile su tale punto.
La non impugnabilità delle statuizioni civili provvisorie
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle statuizioni civili, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui il provvedimento con cui il giudice di merito assegna alla parte civile una somma a titolo di provvisionale, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, non è impugnabile per Cassazione. Tale statuizione, infatti, non ha natura di sentenza definitiva, non è suscettibile di passare in giudicato ed è destinata ad essere assorbita e superata dalla successiva e completa liquidazione del danno in sede civile.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza due principi fondamentali: in primo luogo, la natura vincolante e preclusiva del concordato in appello, che non può essere aggirato con un successivo ricorso per Cassazione volto a contestare la colpevolezza; in secondo luogo, la natura non definitiva e, quindi, non impugnabile in sede di legittimità delle statuizioni civili a carattere provvisorio. Una lezione chiara per chiunque intenda percorrere le vie dell’impugnazione penale.
È possibile ricorrere in Cassazione per chiedere l’assoluzione dopo aver concordato la pena in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accordo sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.) implica una rinuncia a contestare la responsabilità e preclude la possibilità di sollevare questioni relative alla colpevolezza nel successivo ricorso, rendendolo inammissibile su quel punto.
La condanna provvisoria al risarcimento dei danni è impugnabile in Cassazione?
No. La Corte ha ribadito che il provvedimento che assegna una somma provvisoria alla parte civile non è una decisione definitiva e non passa in giudicato. Pertanto, non è impugnabile in Cassazione, in quanto sarà assorbita dalla liquidazione finale del danno in sede civile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36155 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta la mancata definizione del giudizio con sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla responsabilità dell’imputato – non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato i funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulle statuizioni civili è inammissibile, poiché il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’eff liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 , dep. 1991, Capelli, Rv. 186722 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025