Ricorso in Cassazione inammissibile: l’effetto preclusivo dell’accordo in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accordo sulla pena in appello, noto come “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.), rende il ricorso in Cassazione inammissibile per le questioni oggetto dell’accordo. Questa decisione sottolinea la natura dispositiva e definitiva di tale patto processuale, limitando la possibilità di ulteriori impugnazioni.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato condannato in primo grado per il reato di furto aggravato in concorso. In sede di appello, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello di Genova, accogliendo la richiesta congiunta, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e rideterminava la pena in otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, concedendo le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato il risarcimento del danno da lui effettuato nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti.
La Questione del ricorso in Cassazione inammissibile
La difesa dell’imputato ha cercato di rimettere in discussione un elemento centrale della determinazione della pena – il giudizio di bilanciamento tra circostanze – che era tuttavia parte integrante dell’accordo raggiunto in appello. La questione giuridica sottoposta alla Corte era quindi se, una volta accettato un concordato sulla pena, fosse ancora possibile contestare in Cassazione i criteri che hanno portato a quella specifica quantificazione.
La risposta della Corte è stata netta e si è basata sulla natura stessa dell’istituto previsto dall’art. 599-bis c.p.p., introdotto con la legge n. 103/2017.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile senza formalità di procedura. I giudici hanno chiarito che l’accordo sulla pena in appello rappresenta una rinuncia implicita a contestare i punti che ne formano oggetto. Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. non si limita a influenzare la decisione del giudice di secondo grado, ma produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale”.
Questo significa che, accettando una determinata pena, l’imputato rinuncia a sollevare questioni relative alla sua commisurazione, inclusi il bilanciamento delle circostanze o la valutazione di singoli elementi come il risarcimento del danno. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali conformi (Cass. n. 51557/2023 e n. 50062/2023), i quali hanno già stabilito che il ricorso per cassazione è inammissibile per questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo.
In sostanza, non è possibile beneficiare della riduzione di pena derivante da un accordo e, allo stesso tempo, contestare le basi su cui tale accordo si fonda. L’impugnazione è stata quindi ritenuta inammissibile per un motivo non consentito, dato il percorso processuale scelto dall’imputato stesso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il concordato in appello è uno strumento che chiude definitivamente la partita sulla quantificazione della pena. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che sta rinunciando a ogni ulteriore contestazione sui punti concordati. La decisione della Cassazione rafforza l’efficienza del sistema giudiziario, attribuendo carattere di stabilità agli accordi processuali e prevenendo ricorsi meramente dilatori. Per gli operatori del diritto, ciò implica la necessità di ponderare con estrema attenzione la convenienza di un accordo, poiché esso preclude la possibilità di far valere eventuali vizi di motivazione davanti alla Suprema Corte.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (ex art. 599-bis c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile per le questioni che sono state oggetto dell’accordo, poiché l’accordo stesso implica una rinuncia a contestarle ulteriormente.
Qual è l’effetto di un accordo sulla pena in appello sul processo?
L’accordo sulla pena in appello, introdotto dall’art. 599-bis c.p.p., ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, limitando non solo la cognizione del giudice di secondo grado ma anche l’accesso al successivo giudizio di legittimità.
Perché il motivo del ricorrente sul bilanciamento delle circostanze è stato respinto?
È stato respinto perché, accettando la rideterminazione della pena in appello tramite accordo, l’imputato ha di fatto rinunciato a contestare il modo in cui le circostanze attenuanti e aggravanti sono state bilanciate, rendendo il motivo non consentito in sede di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26449 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in data 8/11/2023 dalla Corte di appello di Genova, la quale, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex articolo 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa la pena inflitta in primo grado al COGNOME per il delitto di furto aggravato in concorso, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;
Considerato che con il GLYPH ricorso l’imputato chiede l’annullamento della sentenza per vizio motivazionale, asserendo non fosse stata data adeguata considerazione al risarcimento corrisposto, al fine di dare maggior peso (nel
bilanciamento con le aggravanti) alle circostanze attenuanti generiche, e dunque per un motivo non consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo articolo 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le ultime, Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tanto consegua la condanna del ricorrente (ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/5/2024.