Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità per contestare vizi di legittimità di una sentenza. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il caso di un ricorso in Cassazione inammissibile e, soprattutto, le pesanti conseguenze che ne derivano per il ricorrente.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione, affidando al giudizio di legittimità le sue doglianze.
Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, che si è riunita in udienza per valutare l’ammissibilità del gravame proposto. L’esito, come vedremo, non è stato favorevole al ricorrente.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. In pratica, i giudici non hanno valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno, ma si sono fermati a una valutazione preliminare che ha evidenziato la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità non è una decisione neutra, ma comporta specifiche e onerose conseguenze per la parte che ha agito in giudizio.
Le Conseguenze di un Ricorso in Cassazione Inammissibile
L’ordinanza in esame è chiara nel delineare le conseguenze della sua decisione. Il ricorrente è stato condannato a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha quantificato questa sanzione pecuniaria in tremila euro. Questa somma non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole processuali, che finiscono per congestionare il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo dedurre che la decisione si fondi sull’applicazione dei principi che regolano il giudizio di legittimità. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di censure che in realtà attengono al merito dei fatti, non rivalutabili in sede di legittimità.
La condanna al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende risponde a una precisa finalità sanzionatoria e dissuasiva. Il legislatore e la giurisprudenza intendono così arginare il fenomeno dei ricorsi ‘temerari’ o ‘esplorativi’, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia. La sanzione pecuniaria funge da deterrente, inducendo le parti e i loro difensori a una valutazione più attenta e rigorosa sulla fondatezza dei motivi prima di adire la Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’analisi di questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma uno strumento mirato a correggere specifici errori di diritto. La decisione di dichiarare un ricorso in Cassazione inammissibile e di condannare il ricorrente a spese e sanzioni pecuniarie non è un mero tecnicismo, ma una misura a tutela della funzionalità del sistema giudiziario. Per i cittadini e i professionisti del diritto, ciò si traduce nella necessità di ponderare con estrema attenzione l’opportunità di presentare un ricorso, consapevoli che un’iniziativa priva dei requisiti di legge può comportare conseguenze economiche significative, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione respinge il ricorso senza esaminarne il merito, perché non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Sulla base del provvedimento esaminato, chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FAENZA il 01/04/1956
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 28968/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla sussistenza del di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diver
valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’
obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non s confrontano (pagg. 2 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.