Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14887 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PARMA il 20/11/1943
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Letto letta la memoria depositata;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza
della motivazione posta a base della mancata declaratoria di prescrizione dei reati non tiene conto del fatto che la Corte, nell’affrontare il tema, ha correttamente
appicato i pricipi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito de individuazione delle norme di legge più favorevoli all’imputato, che non
consentono di ritenere prescritti i reati anche tenuto conto dei periodi di sospensione correttamente ritenuti in sentenza (cfr. Cass. N. 46528 del
06/10/2022 Calamita; n. 8307 del 12/01/2°24, Nunziata);
che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico rispetto alle corrette osservazioni contenute nella sentenza impugnata a fg. 11 a proposito
della infondatezza della eccezione di nullità della sentenza per la violazione del principio di immutabilità del giudice;
rilevato, pertanto, che il ricorso – con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche in relazione al contenuto della memoria – deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14/01/2025.