Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12084 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12084 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/08/1977
avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Idato avviso alle parti)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 22/9/2021 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda.
Rilevato che propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della decisione.
Rilevato che l’impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato – NOME COGNOME del foro di Torre Annunziata – non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (la nomina di un avvocato iscritto avverrà soltanto il 13/10/2024, quindi in epoca ben successiva alla proposizione dell’appello, depositato nella cancelleria del Tribunale il 18/1/2022).
3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l’impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale, per quel che qui rileva, sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, COGNOME, Rv. 177108).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
I Presidente