Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato e complesso nel sistema giudiziario penale, governato da regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’obbligatorietà dell’assistenza di un difensore specializzato. La decisione analizza il caso di un ricorso presentato personalmente dall’interessato e ne dichiara l’inammissibilità, sottolineando l’importanza delle formalità previste dalla legge.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso proposto direttamente da un privato cittadino avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’interessato, agendo in prima persona, ha presentato l’atto di impugnazione alla Corte di Cassazione, senza l’intermediazione o la sottoscrizione di un legale.
Il Requisito del Patrocinio Legale nel Ricorso in Cassazione
L’elemento centrale della questione riguarda un requisito formale, ma sostanziale, del ricorso in Cassazione. La legge, e in particolare il codice di procedura penale, stabilisce chiaramente che l’atto di impugnazione davanti alla Suprema Corte non può essere presentato personalmente dalla parte. Esso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questa regola è posta a garanzia della qualità tecnica degli atti e del corretto funzionamento della giustizia di legittimità, che non riesamina i fatti del processo ma valuta la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rilevato immediatamente il vizio procedurale. I giudici hanno richiamato gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa normativa ha rafforzato il principio del patrocinio obbligatorio per i ricorsi in Cassazione. La Corte ha inoltre citato una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), che ha consolidato tale interpretazione, stabilendo che la mancanza della firma del difensore specializzato rende l’atto irrimediabilmente inammissibile. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come un importante monito: le regole procedurali, specialmente nel giudizio di legittimità, non sono mere formalità. La necessità di affidarsi a un difensore specializzato per il ricorso in Cassazione non è solo un consiglio, ma un requisito indispensabile la cui violazione preclude qualsiasi esame del merito e comporta sanzioni economiche.
Un privato cittadino può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza stabilisce che l’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non entra nel merito della questione sollevata.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48131 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48131 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, NOME COGNOME, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (aritt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.