Ricorso in Cassazione: Perché la Firma del Difensore è Obbligatoria
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede la massima perizia tecnica. Le norme procedurali sono stringenti e un errore può costare caro, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo caso evidenzia un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso presentato personalmente dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore specializzato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, si trovava sotto la giurisdizione del Magistrato di Sorveglianza di Lecce. A seguito di un decreto di inammissibilità emesso da quest’ultimo in data 29 gennaio 2024, il condannato decideva di impugnare tale provvedimento proponendo personalmente, senza l’assistenza di un legale, un ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 giugno 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza neppure entrare nel merito della questione, a causa di un vizio formale insuperabile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un’unica, chiara disposizione normativa. La legge n. 103 del 2017 ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo che, a pena di inammissibilità, il ricorso in Cassazione presentato dall’imputato (o dal condannato) deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma, tale regola era pienamente applicabile. La presentazione personale dell’atto da parte del condannato ha violato questa prescrizione, rendendo il ricorso irricevibile. La Corte ha sottolineato che questa formalità non è un mero cavillo, ma una garanzia della tecnicità e della serietà del filtro di accesso al giudizio di legittimità.
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, deriva direttamente dalla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha specificato che non sussistevano profili di assenza di colpa nella presentazione del ricorso, richiamando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), secondo cui chi attiva la giustizia senza rispettarne le regole fondamentali se ne assume la responsabilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio inequivocabile: il ‘fai-da-te’ giudiziario è precluso nel giudizio di Cassazione penale. La complessità delle questioni trattate e la funzione nomofilattica della Suprema Corte impongono un filtro tecnico rigoroso. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve necessariamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come il pagamento delle spese e di una sanzione, che si aggiungono alla vicenda giudiziaria principale.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No. In base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione sollevata e il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Perché il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione è giustificata dal fatto che la presentazione di un ricorso inammissibile è considerata un atto colposo che ha impegnato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugNOME.
Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente da COGNOME NOME avverso il decreto di inammissibilità emesso dal Magistrato di sorveglianza di Lecce in data 29 gennaio 2024 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quindi anche del condanNOME) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.