Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile?
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale e tecnicamente complesso nel sistema giudiziario italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 21741/2024, ci offre l’occasione per ribadire un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall’interessato, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un avvocato abilitato. Questo caso evidenzia l’importanza del patrocinio legale qualificato nel grado più alto della giurisdizione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso un’ordinanza del Tribunale di Foggia. L’aspetto saliente, che ha determinato l’esito della vicenda, è che l’atto di impugnazione è stato redatto e proposto direttamente dalla parte interessata, un privato cittadino, e non, come richiesto dalla legge, da un difensore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e inderogabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte in modo non conforme alla legge.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso in Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise ma estremamente chiare. La Corte ha richiamato specifici articoli del codice di procedura penale, in particolare l’art. 571, comma 1, e l’art. 613, comma 1. Queste norme, come modificate dalla legge n. 103 del 2017 (nota come “riforma Orlando”), stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha anche citato un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che aveva già consolidato questo principio. La ratio di tale requisito risiede nella particolare natura del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione del diritto e il rispetto delle norme procedurali. Questo compito richiede una competenza tecnica e una specializzazione che solo un avvocato cassazionista può garantire.
La presentazione personale del ricorso, quindi, costituisce un vizio insanabile che porta alla sua immediata declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è filtrato da un requisito di professionalità tecnica. La norma non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà e competenza nell’esercizio del diritto di impugnazione. Per i cittadini, la lezione è chiara: per contestare una decisione di fronte alla Suprema Corte, è indispensabile e obbligatorio affidarsi a un difensore specializzato. Tentare di agire personalmente non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Un privato cittadino può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Quali sono le norme che impongono la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista?
Le norme di riferimento sono gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA
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GLYPH dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, NOME COGNOME, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024.