Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 5 aprile 2023, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Nola resa in esito a giudizi abbreviato, in forza della quale NOME COGNOME è ‘stato condanNOME alla pena anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.566,00 di multa per il reato di c all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato ha presentato ricorso personalmente, tramite il quale sono stat rilevati la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla fattis contestata, nonché alla mancata riqualificazione della stessa nell’ipotesi più li di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pe inammissibile in quanto proposto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 613 comma 1 c proc. pen. così come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103.
La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l’atto di ricorso quanto le memorie e i mot nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscr nell’albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato ch regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi pro successivamente – come in specie – all’entrata in vigore della novella (Sez. U, 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Al riguardo, deve considerarsi irrilevante, per la natura personale dell’a impugNOMErio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione ricorso, come è avvenuto in specie, ove nell’atto è stata apposta l’autent dell’AVV_NOTAIO (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa ne determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratori dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M. GLYPH
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Presidente