Ricorso in Cassazione: Guida ai Requisiti di Specificità per Evitare l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede precisione tecnica e rigore giuridico. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di Appello; è necessario articolare le proprie ragioni secondo canoni ben precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 12559 del 2024, ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità possano portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Esame: Un Appello Troppo Generico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando errori nella valutazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, l’atto presentato non è riuscito a superare il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte sul Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto palesemente inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’atto fosse privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Invece di contestare specifici passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata, il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro. Chiedere alla Corte una “rivalutazione delle fonti probatorie” è un’attività che esula completamente dalle sue competenze.
La Mancanza di Correlazione
Un altro punto critico evidenziato dai giudici è stata la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e le complesse ragioni esposte nella decisione della Corte d’Appello. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre in modo generico le stesse doglianze difensive già ampiamente esaminate e respinte, con argomenti logici e giuridici, nel giudizio di secondo grado. Questo atteggiamento dimostra una mancata comprensione del ruolo e dei limiti del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e inequivocabili. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non solo per la sua genericità intrinseca, ma anche perché non si confrontava criticamente con la sentenza impugnata. I giudici del merito avevano già vagliato e motivatamente disatteso le tesi difensive, inclusa quella relativa all’identificazione del ricorrente. Riproporle in Cassazione senza individuare vizi specifici di legittimità (come un errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione) equivale a presentare un atto non ammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in commento è un monito importante per ogni difensore. Per redigere un ricorso in Cassazione efficace, non è sufficiente riproporre le argomentazioni dei precedenti gradi di giudizio. È indispensabile condurre un’analisi critica e puntuale della sentenza d’appello, individuando con precisione gli errori di diritto o i vizi di motivazione. L’atto deve essere specifico, pertinente e strettamente focalizzato sui profili di legittimità. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto del ricorso, ma una declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dalla legge, come quando tenta di ottenere una rivalutazione dei fatti o propone una ricostruzione alternativa delle prove, attività precluse al giudice di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Secondo la Corte, un motivo è generico non solo quando è indeterminato, ma anche quando manca una correlazione tra le argomentazioni complesse della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, limitandosi a riproporre doglianze già respinte.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12559 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penal responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammiss dall’art. 581 cod. proc. pen. e tende a prefigurare una rivalutazione delle probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valut diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del pr giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisam di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’app genericamente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare con riferime alla compiuta identificazione del ricorrente, pagg. 1 e 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.