Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 14/02/1980
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria presentati nell’interesse di NOME COGNOME rilevato che il primo motivo di ricorso era stato espresso in maniera generica e perplessa in atto di appello, per cui non vi era un preciso onere motivazion da parte della Corte di appello sul punto;
ritenuto che il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, con i quali contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell’elemento soggettivo, scelta delle massime di esperienza ed alla ricostruzione del fatto in fo monosoggettiva ovvero concorsuale, oltre ad essere privi di concreta specificit non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una chiara criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decis travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, infatti, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazion normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propri valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventual altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valut da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, con particolare riguardo alla prova indiziaria, il controllo della Cassazio sui vizi motivazionali non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, salva l’ipotesi in cui il ragionamento non si fondi realmente su una massima esperienza e valorizzi, piuttosto, una mera congettura (cfr. Sez. 1, n. 16523
04/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281385 – 01; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, COGNOME, Rv. 237145);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincim non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7);
osservato che anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta rinnovazione istruttoria in appello, non è specifico né consentito in questa sed che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale deriv l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragi argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la mancat assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. soltanto in relazione al rigetto della richiesta presentata ai sensi dell’ comma 2, cod. proc. pen., ovverosia nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado;
che, infatti, il rigetto della richiesta ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. può costituire oggetto di impugnazione soltanto ai sensi dell’art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen., qualora si dimostri l’esistenza di lacune o manifeste illog ricavabili dal testo della decisione impugnata e concernenti punti di deci rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provvedut all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello;
che, tuttavia, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiament vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, la richiesta di dell’appello, meramente riproposta in questa sede (si veda, in particolare, pag. pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di rilevato, euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.