Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE), nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 30/01/2024, la Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del 13/01/2023 del Tribunale di Padova, emessa in eito a giudizio abbreviato, con la quale NOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pan., equivalenti alla ritenuta recidiva, era stato condannato alla pena di quattro mei di reclusione per il reato di danneggiamento di cui all’art. 635, secondo comma, h. 1), cod. pen.
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Venezia, ha proposto personalmente ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidato a un uniCo motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza della motivazione «nella parte in cui la Corte, hon indicando espressamente i motivi per i quali ritiene non applicabile 1 1 ,0. 129 c.p.p. e le ragioni per le quali, allo stato degli atti, appare fondata l’impostazione accusatoria, si limita ad argomentare tale non applicabilità con le sole indagini di P.G.», nonché
«nella parte in cui l’Autorità Giudiziaria pronuncia sentenza di Tdanna se vagliare in alcun modo i criteri indicati nell’art. 133 c.p.».
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è s ato propo personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. pro pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscrit o, a p inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte tii cass essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricqrso avvenuto nel caso di specie -, sia la sottoscrizione del d fensore accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito deratto, la qu non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 1 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittirnazione dop l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il c 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 51-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo Comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichia inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essend ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inarrimissibil pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al plamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore dello cassa de ammende.
Così deciso il 18/07/2024.